DM 14 agosto 2025 — pubblicato in G.U. il 3 settembre 2025
alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM): conservatori, accademie di belle arti, ISIA e istituti musicali pareggiati. Si tratta di un patrimonio edilizio estremamente eterogeneo, che spazia da edifici storici nei centri delle grandi città a campus di più recente costruzione, spesso caratterizzato da aule di grandi dimensioni, laboratori, biblioteche e archivi con carichi di incendio significativi.
Il decreto fissa due scadenze principali, in una logica a due tempi che lo Studio ritrova ormai in diversi provvedimenti recenti in materia scolastica e universitaria. Entro il 31 dicembre 2025 gli atenei e le istituzioni AFAM devono richiedere ai Vigili del Fuoco la valutazione dei progetti di adeguamento; gli interventi edilizi e impiantistici veri e propri devono invece essere completati entro il 31 dicembre 2027. Si tratta di un impianto molto simile, nella logica, a quello adottato poco dopo per le scuole con il decreto del marzo 2026, segno di un approccio ormai consolidato del Ministero: dare tempo adeguato per progettare e realizzare gli interventi strutturali più complessi, ma pretendere da subito misure gestionali che riducano il rischio nel frattempo.
Proprio le misure “ponte” per il periodo transitorio sono uno degli aspetti più operativi del provvedimento, e quelli su cui i responsabili degli atenei dovranno concentrarsi con maggiore urgenza: limitazione dei materiali combustibili nei locali, in particolare in aule, laboratori e depositi; controllo dell’affollamento nelle aule e negli spazi comuni, con particolare attenzione alle aule magne e agli auditorium; sorveglianza costante durante l’attività didattica, soprattutto negli orari di maggiore affluenza; e organizzazione di almeno due esercitazioni antincendio all’anno per il personale, comprensive di prove di evacuazione.
Le dotazioni minime richieste nel periodo transitorio comprendono illuminazione di sicurezza, impianto di allarme, estintori e segnaletica di sicurezza: presidi di base, relativamente semplici da installare, ma che presuppongono comunque un censimento accurato dello stato di fatto di ogni edificio, spesso disperso tra più sedi e dipartimenti con storie edilizie e amministrative differenti. Non è raro, in questo tipo di verifiche, scoprire che la documentazione relativa a interventi pregressi è incompleta o non più reperibile, il che rende necessario un sopralluogo tecnico approfondito prima ancora di poter impostare il progetto di adeguamento.
Un punto di attenzione riguarda la governance interna degli atenei: la responsabilità della sicurezza antincendio, in strutture complesse come le università, è spesso distribuita tra più soggetti — il datore di lavoro ai fini della sicurezza sul lavoro, i responsabili di singoli dipartimenti o plessi, gli uffici tecnici centrali — e il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2025 per l’avvio dell’istruttoria richiede un coordinamento efficace tra queste diverse figure, che non sempre dialogano con la necessaria tempestività.
Va inoltre considerato che molte sedi universitarie e AFAM sono ospitate in edifici storici o vincolati, il che introduce un ulteriore livello di complessità progettuale: le soluzioni di adeguamento antincendio devono infatti conciliarsi con le esigenze di tutela del bene, spesso attraverso soluzioni impiantistiche meno invasive dal punto di vista architettonico ma tecnicamente più sofisticate, e con tempi autorizzativi che coinvolgono anche le Soprintendenze competenti.
Per i responsabili tecnici e amministrativi degli atenei, la scadenza più urgente da monitorare resta comunque quella del 31 dicembre 2025 per l’avvio dell’istruttoria con i Vigili del Fuoco: arrivarci senza aver almeno impostato il progetto di adeguamento rischia di comprimere ulteriormente i tempi già stretti per completare i lavori entro il 2027, con il rischio di dover richiedere in corsa proroghe puntuali o di trovarsi esposti a contestazioni in caso di controllo.
Il decreto, letto insieme a quello sulle scuole pubblicato pochi mesi dopo, conferma che il Ministero dell’Interno ha scelto di affrontare in modo sistematico l’adeguamento antincendio degli edifici destinati all’istruzione e alla formazione, un patrimonio storicamente sottoposto a proroghe generalizzate più che a percorsi attuativi puntuali: un cambio di metodo che, per quanto oneroso nel breve periodo, offre finalmente agli enti proprietari un quadro temporale certo su cui pianificare gli investimenti.
Riferimenti normativi: D.M. 14 agosto 2025, Ministero dell’Interno, pubblicato in G.U. il 3 settembre 2025 — Codice di prevenzione incendi, D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. — DPR 1° agosto 2011, n. 151



