Dal 3 agosto 2026 cambiano gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Guida operativa al D.Lgs. 5/2026: categorie di intervento, percentuali di copertura, potenza minima, deroghe ed esempi di calcolo per impostare da subito un progetto conforme.
Premessa
Il recepimento della direttiva RED III con il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 ridisegna gli obblighi di copertura energetica da fonti rinnovabili per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni importanti e gli edifici pubblici, sostituendo integralmente l’Allegato III al D.Lgs. 199/2021.
Questo articolo รจ rivolto a progettisti, tecnici abilitati, amministratori di condominio e amministrazioni comunali che devono orientarsi tra decorrenza, categorie di intervento, percentuali di copertura, potenza elettrica minima obbligatoria, deroghe e requisiti tecnici degli impianti. Nelle pagine seguenti si ripercorrono, con tabelle riepilogative ed esempi di calcolo, tutti gli aspetti operativi necessari per impostare correttamente un progetto conforme a partire dal 3 agosto 2026, quando le nuove disposizioni diventano applicabili alle richieste di titolo edilizio.
Cosa serve sapere prima di iniziare L’obbligo si applica in base alla data di presentazione della richiesta del titolo edilizio, non alla data di inizio lavori.Esistono quattro categorie di intervento, ciascuna con una propria percentuale di copertura rinnovabile.Per due categorie su quattro รจ richiesta anche una verifica sulla potenza elettrica minima installata.Per gli edifici pubblici le percentuali sono maggiorate di 5 punti e la potenza minima del 10%.Fonte normativa primaria: D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (G.U. Serie generale n. 15 del 20 gennaio 2026), artt. 13 e 29.
Una decorrenza che cambia le regole del gioco
Il punto di partenza per capire l’impatto della nuova normativa รจ la data del 3 agosto, giorno da cui trovano applicazione le modifiche all’articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 e al relativo Allegato III. Da questa data, tutte le richieste di titolo edilizio devono confrontarsi con il nuovo quadro di riferimento, mentre le pratiche giร presentate in precedenza restano soggette alla disciplina previgente. Una distinzione che, nella pratica quotidiana degli studi tecnici, comporta un doppio binario procedurale nella fase di transizione.
Il testo ufficiale del decreto, il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, chiarisce il meccanismo con precisione: l’articolo 29, che sostituisce integralmente l’Allegato III al D.Lgs. 199/2021, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano agli edifici per i quali la richiesta del titolo edilizio รจ presentata decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso. Non si tratta quindi di una data fissata direttamente nel testo, ma del risultato di un doppio conteggio: prima l’entrata in vigore del decreto, trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, poi il decorso ulteriore di centottanta giorni previsto specificamente per l’applicazione dell’Allegato III.
Il criterio scelto dal legislatore per individuare la disciplina applicabile a un singolo intervento resta comunque quello della data di presentazione della richiesta del titolo edilizio: รจ questo il momento che stabilisce quale versione delle regole si applica a un determinato intervento, indipendentemente da quando i lavori verranno effettivamente eseguiti.
Una sola direttiva, tempi diversi sul territorio
Un aspetto che genera spesso confusione รจ l’idea che la RED III produca effetti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale a partire da un’unica data. La realtร รจ piรน articolata, perchรฉ la decorrenza dipende dal livello normativo considerato: quello statale e quello regionale non sempre coincidono.
A livello nazionale, il D.Lgs. 5/2026 entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fissando cosรฌ al 3 agosto 2026 il momento da cui il decreto produce i propri effetti sull’ordinamento italiano. In alcune Regioni, perรฒ, principi analoghi a quelli della RED III sono giร operativi da prima: รจ il caso della Lombardia, dove il nuovo Testo Unico regionale sull’efficienza energetica degli edifici ha reso applicabili numerose prescrizioni coerenti con la direttiva europea giร a partire dal 3 giugno 2026, anticipando di fatto il recepimento nazionale.
Chi opera in quel contesto regionale, quindi, si confronta da mesi con regole che, seppur di fonte regionale, riprendono giร molti dei principi della normativa europea, mentre altre disposizioni resteranno comunque legate all’entrata in vigore del decreto statale o a successivi provvedimenti attuativi.
Entrata in vigore non significa applicazione immediata
Un secondo equivoco frequente riguarda l’idea che, dal giorno dell’entrata in vigore, tutte le disposizioni del decreto diventino automaticamente operative. Non รจ cosรฌ: molte norme sono immediatamente efficaci, come le nuove definizioni tecniche o le modifiche dirette al D.Lgs. 199/2021, mentre altre disposizioni rinviano a decreti ministeriali, linee guida o ulteriori atti attuativi per diventare pienamente applicabili.
Per ogni singolo articolo รจ quindi opportuno verificare se la norma รจ di immediata applicazione, se รจ sottoposta a un regime transitorio, se richiede un provvedimento attuativo o se demanda ulteriori adempimenti alle Regioni. Anche per le pratiche edilizie giร avviate non esiste una regola valida in ogni caso: l’applicazione delle nuove disposizioni dipende dalla tipologia di intervento, dalla data del titolo edilizio e dalle eventuali disposizioni transitorie previste dal decreto o dalla normativa regionale di riferimento.
Un perimetro di applicazione piรน ampio
La modifica piรน rilevante sul piano sostanziale riguarda proprio l’articolo 26, che amplia il novero degli interventi soggetti agli obblighi di copertura dei fabbisogni energetici da fonti rinnovabili. Non si tratta piรน soltanto delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni rilevanti: il nuovo testo estende l’obbligo anche agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, purchรฉ tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili.
Cresce cosรฌ il numero di interventi nei quali sarร necessario verificare l’integrazione delle fonti rinnovabili, recependo le indicazioni della direttiva (UE) 2023/2413, meglio nota come RED III.
L’Allegato III riscritto: percentuali, criteri e verifiche
Le modifiche non si limitano all’estensione del campo di applicazione. Il decreto sostituisce integralmente anche l’Allegato III al D.Lgs. 199/2021, aggiornando i principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, le percentuali di copertura dei fabbisogni energetici e le modalitร di verifica, con l’obiettivo dichiarato di allineare la disciplina nazionale ai piรน recenti obiettivi europei di decarbonizzazione del patrimonio edilizio.
Per progettisti, imprese e amministrazioni comunali cambia dunque il quadro di riferimento giร nella fase di predisposizione del progetto e della richiesta del titolo edilizio: la verifica del rispetto degli obblighi dovrร essere condotta sulla base delle nuove prescrizioni contenute nel nuovo Allegato III, con riflessi diretti sulla relazione tecnica relativa al contenimento dei consumi energetici e sull’istruttoria dei procedimenti edilizi.
Le quattro categorie di intervento soggette all’obbligo
Il nuovo Allegato III individua con precisione quattro tipologie di intervento a cui si applica l’obbligo di copertura dei fabbisogni energetici con fonti rinnovabili: la nuova costruzione, la ristrutturazione importante di primo livello, la ristrutturazione importante di secondo livello e la ristrutturazione dell’impianto termico. Non ogni lavoro edilizio, quindi, fa scattare l’obbligo: รจ necessario verificare in quale categoria ricade concretamente l’intervento.
Per la nuova costruzione, il progetto deve coprire con fonti rinnovabili almeno il 60% del fabbisogno per l’acqua calda sanitaria e almeno il 60% della somma dei fabbisogni per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento. ร inoltre richiesta una potenza elettrica rinnovabile minima obbligatoria pari a 0,05 kW per ogni metro quadrato di impronta a terra dell’edificio: per un fabbricato con un’impronta di 120 mยฒ, ad esempio, la potenza minima richiesta รจ di 6 kW.
La ristrutturazione importante di primo livello scatta quando i lavori interessano piรน del 50% della superficie disperdente lorda dell’edificio e viene ristrutturato anche l’impianto termico al servizio dell’intero fabbricato. In questo caso l’obbligo di copertura scende al 40% del fabbisogno per l’acqua calda sanitaria e al 40% della somma dei fabbisogni per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento, con una potenza elettrica rinnovabile minima di 0,025 kW per ogni metro quadrato di impronta a terra (per un’impronta di 160 mยฒ la potenza minima richiesta รจ quindi di 4 kW).
La ristrutturazione importante di secondo livello riguarda invece gli interventi che interessano piรน del 25% della superficie disperdente lorda, senza tuttavia raggiungere la soglia del primo livello: rientrano in questa categoria, ad esempio, il rifacimento rilevante del tetto, un cappotto termico esteso o un intervento combinato su pareti, copertura e serramenti che superi complessivamente la soglia del 25%. In questi casi occorre coprire con fonti rinnovabili il 15% della somma dei fabbisogni per riscaldamento e raffrescamento.
La quarta categoria riguarda infine la sola ristrutturazione dell’impianto termico, per la quale รจ prevista una copertura rinnovabile del 15% della somma dei fabbisogni per riscaldamento e raffrescamento. ร bene ricordare, tuttavia, che la semplice sostituzione della caldaia non costituisce automaticamente una ristrutturazione dell’impianto termico ai sensi della norma: per parlare di ristrutturazione dell’impianto occorrono interventi organici che coinvolgano generazione, distribuzione, emissione e regolazione, e la classificazione dell’intervento spetta al progettista, da valutare caso per caso.
Edifici pubblici: obblighi maggiorati
Il testo dell’Allegato III, alla sezione B, punto 5, introduce una maggiorazione specifica per gli edifici pubblici: gli obblighi percentuali di copertura sono aumentati di ulteriori cinque punti percentuali rispetto a quelli ordinari, mentre la potenza elettrica minima obbligatoria รจ incrementata del 10%. Applicando questa maggiorazione al caso della nuova costruzione, l’obbligo di copertura rinnovabile per un edificio pubblico sale quindi dal 60% al 65% dei consumi, un dato che chiarisce in modo definitivo quanto riportato da alcune fonti giornalistiche nei giorni scorsi.
| Categoria di intervento | Obbligo privato | Obbligo edifici pubblici | Potenza minima |
| Nuova costruzione | 60% | 65% | 0,05 kW/mยฒ (+10%) |
| Ristrutturazione I livello | 40% | 45% | 0,025 kW/mยฒ (+10%) |
| Ristrutturazione II livello | 15% | 20% | โ |
| Ristrutturazione impianto termico | 15% | 20% | โ |
Il testo definisce inoltre con precisione cosa si intende per pertinenza dell’edificio ai fini dell’installazione degli impianti: la superficie comprendente l’impronta a terra del fabbricato e un’area con essa confinante, purchรฉ non ecceda il triplo della superficie di impronta stessa. ร un chiarimento operativo utile quando l’edificio non dispone di sufficiente superficie di copertura e occorre valutare aree limitrofe per l’installazione degli impianti.
Un’ultima precisazione riguarda l’aggiornamento nel tempo degli obblighi: il testo stabilisce che, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2026, gli obblighi previsti dall’Allegato III siano rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica. Le percentuali attuali, quindi, non sono da considerarsi definitive nel lungo periodo.
Le verifiche da condurre: due controlli distinti
Per ciascuno dei quattro casi la norma richiede in realtร due verifiche distinte, che vanno condotte separatamente: da un lato la quota di fabbisogni energetici che deve essere coperta da fonti rinnovabili, dall’altro la potenza elettrica rinnovabile minima, calcolata sull’impronta a terra dell’edificio. Non si tratta di un unico calcolo, ma di due controlli che il progettista deve superare entrambi.
Il fotovoltaico non รจ l’unica strada percorribile
Un equivoco piuttosto diffuso รจ quello di ritenere che l’obbligo di copertura rinnovabile si traduca automaticamente nell’installazione di pannelli fotovoltaici. In realtร la norma impone una copertura dei consumi tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, e il fotovoltaico รจ soltanto una delle tecnologie ammesse. A seconda del progetto, possono contribuire al raggiungimento dell’obbligo anche le pompe di calore, il solare termico, la biomassa (dove ammessa), la geotermia e altri sistemi conformi.
Un esempio di requisito tecnico: le pompe di calore elettriche
Per dare un’idea del livello di dettaglio tecnico introdotto dal decreto, l’Allegato IV (Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili) fissa per le pompe di calore elettriche, ai fini dell’accesso agli incentivi, valori minimi di efficienza stagionale (ฮทs%) e di SCOP differenziati per tipologia di macchina e di applicazione. Uno stralcio della tabella prevista dal decreto (Allegato IV, Tabella 1) รจ il seguente:
| Tipo di pompa di calore | Efficienza stagionale minima ฮทs% | SCOP minimo | COP minimo |
| Aria/aria โค 12 kW (split/multisplit) | 149 (134 se GWP<150) | 3,8 (3,42 se GWP<150) | โ |
| Aria/aria > 12 kW (VRF/VRV) | 137 | 3,5 | โ |
| Aria/acqua | 110 | 2,825 | โ |
| Acqua/acqua | 110 | 2,95 | โ |
La prestazione deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformitร alla norma UNI EN 14825. Valori analoghi, differenziati per tecnologia, sono previsti per le pompe di calore geotermiche e per quelle a gas.
Tre dettagli che spesso vengono sottovalutati
Nella pratica professionale, tre aspetti generano piรน frequentemente errori interpretativi. Il primo riguarda le stufe elettriche: l’energia rinnovabile elettrica non puรฒ normalmente essere utilizzata per alimentare dispositivi che producono calore esclusivamente per effetto Joule, salvo il caso di unitร immobiliari in classe energetica B o superiore.
Il secondo riguarda gli impianti a terra: un fotovoltaico installato a terra non concorre al rispetto dell’obbligo, perchรฉ gli impianti destinati ad assolverlo devono essere realizzati sull’edificio, al suo interno o nelle sue pertinenze ammesse.
Il terzo riguarda le deroghe: affermare semplicemente di non poter realizzare l’intervento non รจ sufficiente. L’impossibilitร tecnica o la mancata convenienza economica devono essere dimostrate dal progettista, e la relazione tecnica deve esaminare la non fattibilitร delle diverse tecnologie disponibili, non limitarsi a escluderne una.
Cinque casi pratici a confronto
Per orientarsi nella casistica concreta puรฒ essere utile confrontare alcuni interventi tipici con la relativa qualificazione ai fini dell’obbligo:
| Intervento | Qualificazione ai fini dell’obbligo |
| Rifacimento di due bagni e della cucina | Nessun obbligo automatico di copertura rinnovabile, se non si interviene in modo rilevante sull’involucro o sull’impianto termico |
| Sostituzione di tutte le finestre | Non costituisce automaticamente una ristrutturazione importante: va verificata la percentuale di superficie disperdente effettivamente interessata |
| Sostituzione della sola caldaia | Non equivale automaticamente a una ristrutturazione dell’impianto termico: va distinta dalla semplice sostituzione del generatore in un impianto giร organico |
| Rifacimento di oltre il 25% di tetto e pareti disperdenti | Puรฒ rientrare nella ristrutturazione importante di secondo livello, con obbligo di copertura rinnovabile del 15% per riscaldamento e raffrescamento |
| Cappotto su oltre il 50% dell’involucro con rifacimento completo dell’impianto termico | Puรฒ rientrare nella ristrutturazione importante di primo livello, con verifica su acqua calda sanitaria e potenza elettrica rinnovabile minima |
Esempi di calcolo pratici per il progettista
Per rendere piรน concreto quanto descritto finora, puรฒ essere utile percorrere alcuni esempi numerici semplificati. I valori di fabbisogno energetico utilizzati sono puramente indicativi: nella pratica professionale vanno calcolati secondo le metodologie UNI/TS 11300 e il software di calcolo energetico adottato, e gli esempi che seguono hanno solo finalitร illustrativa del meccanismo delle due verifiche.
Esempio 1 โ Nuova costruzione residenziale
Villa unifamiliare con impronta a terra di 140 mยฒ. Fabbisogno annuo stimato: 3.000 kWh per acqua calda sanitaria, 8.000 kWh per climatizzazione invernale, 2.500 kWh per climatizzazione estiva (somma totale: 13.500 kWh).
| Verifica | Calcolo |
| 1) Copertura ACS (60%) | 60% ร 3.000 kWh = 1.800 kWh da fonti rinnovabili |
| 1) Copertura somma totale (60%) | 60% ร 13.500 kWh = 8.100 kWh da fonti rinnovabili |
| 2) Potenza elettrica minima | 140 mยฒ ร 0,05 kW/mยฒ = 7 kW |
Ipotesi di soluzione tecnica: impianto fotovoltaico da 7 kWp abbinato a pompa di calore aria/acqua. Con una produzione fotovoltaica stimata di circa 1.300 kWh/kWp/anno (valore medio per il Centro-Nord Italia), l’impianto produce indicativamente 9.100 kWh elettrici l’anno; una quota di questa energia, utilizzata dalla pompa di calore con un COP medio stagionale pari a 3, genera energia termica ampiamente sufficiente a soddisfare entrambe le soglie della prima verifica. La potenza installata di 7 kWp soddisfa inoltre la seconda verifica, essendo pari al minimo richiesto.
Esempio 2 โ Ristrutturazione importante di I livello
Edificio condominiale con impronta a terra di 300 mยฒ, oggetto di cappotto termico su oltre il 50% della superficie disperdente e rifacimento dell’impianto termico centralizzato. Fabbisogno annuo dell’edificio: 6.000 kWh per ACS, somma totale (ACS + climatizzazione invernale ed estiva) pari a 40.000 kWh.
| Verifica | Calcolo |
| 1) Copertura ACS (40%) | 40% ร 6.000 kWh = 2.400 kWh da fonti rinnovabili |
| 1) Copertura somma totale (40%) | 40% ร 40.000 kWh = 16.000 kWh da fonti rinnovabili |
| 2) Potenza elettrica minima | 300 mยฒ ร 0,025 kW/mยฒ = 7,5 kW |
Esempio 3 โ Ristrutturazione importante di II livello
Edificio esistente oggetto di rifacimento del tetto e cappotto su una parte estesa dell’involucro (oltre il 25% della superficie disperdente, senza raggiungere il I livello). Fabbisogno annuo per climatizzazione invernale ed estiva (ACS esclusa dal calcolo in questa categoria): 25.000 kWh.
| Verifica | Calcolo |
| 1) Copertura somma riscaldamento + raffrescamento (15%) | 15% ร 25.000 kWh = 3.750 kWh da fonti rinnovabili |
| 2) Potenza elettrica minima | Non prevista per questa categoria di intervento |
In questo caso, a differenza delle prime due categorie, non รจ richiesta la verifica sulla potenza elettrica minima installata: l’obbligo riguarda esclusivamente la quota di fabbisogno da coprire con fonti rinnovabili.
Esempio 4 โ Edificio pubblico di nuova costruzione
Nuovo edificio scolastico con impronta a terra di 800 mยฒ. Fabbisogno annuo: 5.000 kWh per ACS, somma totale pari a 60.000 kWh. Trattandosi di edificio pubblico, gli obblighi percentuali sono maggiorati di cinque punti e la potenza minima รจ incrementata del 10%.
| Verifica | Calcolo |
| 1) Copertura ACS (65%) | 65% ร 5.000 kWh = 3.250 kWh da fonti rinnovabili |
| 1) Copertura somma totale (65%) | 65% ร 60.000 kWh = 39.000 kWh da fonti rinnovabili |
| 2) Potenza elettrica minima | 800 mยฒ ร 0,05 kW/mยฒ ร 1,10 = 44 kW |
Questi esempi mostrano come, cambiando categoria di intervento e destinazione dell’edificio, cambino sia le soglie percentuali sia โ dove previsto โ la potenza minima da installare: un motivo in piรน per verificare con attenzione, fin dalle prime fasi di progetto, in quale categoria ricade l’intervento prima di dimensionare gli impianti.
Un promemoria prima di procedere
Prima di impostare un preventivo o di avviare la pratica, รจ opportuno che il progettista abbia giร chiarito alcuni punti: in quale delle quattro categorie ricade l’intervento; qual รจ la superficie disperdente interessata; come sono stati calcolati i fabbisogni energetici; quale percentuale deve essere coperta da fonti rinnovabili; qual รจ la potenza elettrica minima obbligatoria; cosa prevede la relazione tecnica ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005; ed eventualmente come viene dimostrata l’impossibilitร tecnica o la mancata convenienza economica. Il preventivo per gli impianti, in altre parole, dovrebbe arrivare dopo che il progetto e queste verifiche sono stati definiti, non prima.
I riferimenti normativi principali
- D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 โ pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 2026, di attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III);
- Art. 13 del D.Lgs. 5/2026, che modifica l’articolo 26 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (estensione del campo di applicazione, comma 2-bis sugli edifici pubblici, deroga per non convenienza economica);
- Art. 29 del D.Lgs. 5/2026, che sostituisce integralmente l’Allegato III al D.Lgs. 199/2021 (campo di applicazione, quote di copertura da fonti rinnovabili, potenza elettrica minima, maggiorazioni per edifici pubblici, deroghe e modalitร di verifica comunali);
- Allegato IV al D.Lgs. 199/2021, come modificato dall’art. 30 del D.Lgs. 5/2026, che definisce i requisiti tecnici minimi degli impianti (pompe di calore, biomassa, solare termico) sia per l’accesso agli incentivi sia in loro assenza;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025 (Decreto Requisiti Minimi), richiamato dall’Allegato III per la definizione di ristrutturazione importante di I e II livello.
Il nuovo regime delle deroghe
Accanto all’estensione degli obblighi, il decreto interviene anche sul regime delle deroghe. Il nuovo articolo 26 prevede infatti che l’esclusione possa essere motivata non soltanto dall’impossibilitร tecnica, come giร avveniva, ma anche dalla non fattibilitร economica dell’intervento.
Si tratta di una novitร destinata ad assumere un peso particolare nella pratica professionale, perchรฉ richiederร un’adeguata motivazione tecnica ed economica nella documentazione progettuale, con effetti diretti sulle valutazioni dell’amministrazione competente in sede di istruttoria.
Anche il patrimonio pubblico coinvolto
Le modifiche interessano anche gli edifici pubblici. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 26 stabilisce che gli obblighi possano essere assolti anche mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili installati da soggetti terzi per la copertura dei consumi di calore ed energia elettrica degli edifici pubblici, demandando agli enti locali la definizione delle relative modalitร attuative, anche in forma associata o attraverso enti sovraordinati o delegati.
Una disposizione che apre cosรฌ alla possibilitร di ricorrere a modelli gestionali e contrattuali innovativi per la realizzazione e la gestione degli impianti, in linea con formule giร sperimentate in altri contesti europei per finanziare la transizione energetica del patrimonio pubblico.
Le novitร tecniche che cambiano il modo di progettare
Oltre alle percentuali di copertura, la RED III introduce un impianto concettuale piรน ampio, che incide direttamente sull’attivitร quotidiana di progettazione. Tra gli aspetti che meritano maggiore attenzione:
- un nuovo criterio per il calcolo della potenza minima dell’impianto fotovoltaico, che varia in funzione della tipologia di intervento edilizio;
- una maggiore centralitร dei sistemi di accumulo, il cui ruolo nella gestione intelligente dell’energia diventa parte integrante della valutazione progettuale;
- l’introduzione della ricarica intelligente e bidirezionale dei veicoli elettrici, con l’ingresso in normativa di concetti come State of Charge (SoC) e State of Health (SoH);
- nuovi riferimenti a strumenti come i PPA (Power Purchase Agreement) e agli RFNBO, i combustibili rinnovabili di origine non biologica, elementi finora estranei al lessico tecnico degli edifici e ora parte del quadro normativo di settore.
Non รจ dunque sufficiente conoscere il precedente recepimento della direttiva RED II o il solo D.Lgs. 192/2005: la normativa va letta nel suo insieme, coordinando il D.Lgs. 5/2026 con il nuovo Decreto Requisiti Minimi e con le eventuali disposizioni regionali applicabili al singolo intervento.
Verso edifici piรน autonomi e integrati con la rete
Nel complesso, l’obiettivo che emerge dal nuovo impianto normativo รจ chiaro: accelerare la decarbonizzazione del patrimonio edilizio italiano, spingendo verso edifici sempre piรน autonomi dal punto di vista energetico e, al tempo stesso, sempre piรน integrati con la rete elettrica nazionale. La produzione da fonti rinnovabili, l’accumulo e la gestione intelligente dei consumi non sono piรน trattati come elementi accessori, ma come componenti strutturali della progettazione.
Per il settore, la sfida principale nei prossimi mesi sarร tradurre questi nuovi principi in prassi operative condivise, capaci di reggere il confronto con l’istruttoria amministrativa e di offrire, allo stesso tempo, soluzioni tecnicamente ed economicamente sostenibili per la proprietร .
Conclusioni
Il D.Lgs. 5/2026 segna quindi una discontinuitร significativa rispetto al passato: non un semplice affinamento di soglie e percentuali, ma un ripensamento del ruolo dell’edificio all’interno del sistema energetico. Per chi opera nel settore edilizio ed energetico, il compito ora รจ duplice: aggiornare gli strumenti tecnici di progettazione e verifica, e maturare una lettura coordinata delle diverse fonti normative che, insieme, definiscono oggi gli obblighi sulle fonti rinnovabili negli edifici.
Domande frequenti
Da quando si applicano i nuovi obblighi sulle rinnovabili negli edifici?
A livello nazionale il D.Lgs. 5/2026 si applica dal 3 agosto 2026, sulla base della data di presentazione della richiesta del titolo edilizio. In alcune Regioni, come la Lombardia, disposizioni analoghe sono giร operative da prima grazie a normative regionali proprie, come il nuovo Testo Unico sull’efficienza energetica, in vigore dal 3 giugno 2026.
Una ristrutturazione qualsiasi fa scattare automaticamente l’obbligo di fotovoltaico?
No. L’obbligo si applica solo se l’intervento rientra in una delle quattro categorie previste dall’Allegato III (nuova costruzione, ristrutturazione importante di I o di II livello, ristrutturazione dell’impianto termico) e solo al superamento delle relative soglie, ad esempio la percentuale di superficie disperdente interessata dai lavori. Interventi limitati, come il rifacimento di un bagno, non fanno scattare l’obbligo se non incidono in modo rilevante sull’involucro o sull’impianto termico.
Sostituire la sola caldaia obbliga a integrare fonti rinnovabili?
Non automaticamente. La semplice sostituzione del generatore non equivale, di per sรฉ, a una ristrutturazione dell’impianto termico ai sensi della norma. Per rientrare in questa categoria occorrono interventi organici che coinvolgano generazione, distribuzione, emissione e regolazione dell’impianto: la classificazione spetta al progettista, da valutare caso per caso.
ร sempre obbligatorio installare pannelli fotovoltaici?
No. La norma richiede una copertura dei fabbisogni energetici tramite fonti rinnovabili, non impone uno specifico impianto. Il fotovoltaico รจ una delle tecnologie ammesse, ma possono contribuire anche pompe di calore, solare termico, biomassa (ove ammessa) e geotermia, in base a quanto risulta piรน idoneo per il singolo edificio.
Come si dimostra di non poter rispettare l’obbligo?
Non basta dichiarare che l’intervento non รจ realizzabile. La norma richiede che l’impossibilitร tecnica o la mancata convenienza economica siano dimostrate dal progettista in una relazione tecnica che esamini la non fattibilitร delle diverse tecnologie disponibili per quel caso specifico, non una semplice affermazione generica.
Per gli edifici pubblici l’obbligo รจ davvero piรน alto?
Sรฌ. L’Allegato III prevede per gli edifici pubblici una maggiorazione di cinque punti percentuali sulle quote di copertura rinnovabile e un incremento del 10% sulla potenza elettrica minima obbligatoria: per la nuova costruzione, ad esempio, l’obbligo sale dal 60% al 65%.



