Decreto 31 marzo 2026 — pubblicato in G.U. l’8 aprile 2026
Con il Decreto 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2026, il Ministero dell’Interno ha definito il percorso attuativo per l’adeguamento antincendio del patrimonio scolastico italiano, un tema su cui si attendeva da tempo un quadro operativo chiaro dopo anni di rinvii e proroghe generalizzate che avevano finito per erodere la credibilità stessa delle scadenze annunciate. Il patrimonio scolastico italiano, composto in larga parte da edifici costruiti prima dell’entrata in vigore delle moderne normative antincendio, presenta criticità diffuse e ben note: vie di esodo non sempre adeguate, impianti elettrici datati, carenza di sistemi di allarme e rivelazione, materiali di finitura non sempre conformi ai requisiti di reazione al fuoco.
Il decreto struttura l’adeguamento in due fasi ben distinte, con una logica che ricalca quella già vista per università e AFAM pochi mesi prima. Nella prima fase, entro nove mesi dalla pubblicazione del decreto, gli enti proprietari e i dirigenti scolastici devono presentare una SCIA che attesti l’implementazione delle misure minime di sicurezza: illuminazione di sicurezza, impianto di allarme, dotazione di estintori e segnaletica di sicurezza. Si tratta di interventi relativamente contenuti dal punto di vista economico e realizzativo, ma che presuppongono comunque un censimento accurato e aggiornato dello stato di fatto di ciascun edificio scolastico.
Nel periodo transitorio che precede il completamento degli interventi strutturali, il decreto richiede inoltre l’adozione di misure compensative aggiuntive e il potenziamento della sorveglianza antincendio durante l’orario scolastico: un impegno organizzativo non banale per istituti che già faticano a gestire il personale ordinario, e che dovranno individuare risorse — spesso tra il personale ATA esistente — da formare e destinare a questo compito aggiuntivo, quantomeno fino al completamento degli interventi definitivi.
La seconda fase prevede il completamento di tutti gli interventi, anche edilizi e impiantistici, entro il 31 dicembre 2027, con la presentazione di una SCIA finale che attesti la piena conformità dell’edificio. È la fase più impegnativa sotto il profilo economico, perché può comportare interventi strutturali significativi — realizzazione di nuove vie di esodo, compartimentazioni antincendio, sostituzione di impianti elettrici, interventi sulle strutture portanti in legno o in muratura — che richiedono risorse economiche consistenti, spesso da reperire attraverso finanziamenti statali, regionali o fondi europei dedicati all’edilizia scolastica.
Un aspetto tecnico particolarmente rilevante per i progettisti riguarda la possibilità, lasciata agli enti proprietari, di scegliere tra due percorsi normativi alternativi per l’adeguamento: la storica regola tecnica del 26 agosto 1992, pensata specificamente per l’edilizia scolastica e ancora oggi un riferimento consolidato per gli operatori del settore, oppure il Codice di prevenzione incendi del 2015 con l’approccio prestazionale della relativa regola tecnica verticale per le attività scolastiche. Si tratta di una scelta non banale, che va valutata caso per caso in base alle caratteristiche dell’edificio, alla sua storia di interventi pregressi, alla presenza di vincoli storico-architettonici e alla convenienza tecnico-economica delle diverse soluzioni progettuali disponibili.
Per gli enti locali proprietari degli immobili scolastici — Comuni, Città metropolitane, Province — spesso alle prese con risorse economiche limitate e un patrimonio edilizio datato e disomogeneo, la sfida non è soltanto tecnica ma di programmazione finanziaria e amministrativa: occorrerà stabilire priorità tra i diversi edifici, verificare la disponibilità di risorse dedicate, coordinare gli interventi con l’attività didattica in corso, e probabilmente scaglionare i lavori su più anni scolastici per non compromettere la continuità delle lezioni.
Per gli enti locali proprietari degli immobili scolastici, la scadenza più urgente da rispettare resta comunque quella dei nove mesi per la SCIA sulle misure minime: un adempimento relativamente semplice da un punto di vista tecnico, ma che richiede comunque un censimento preciso dello stato di fatto di ogni edificio scolastico e un’organizzazione tempestiva degli interventi, per non arrivare impreparati anche alla scadenza più impegnativa del 31 dicembre 2027.
Il decreto rappresenta, nel complesso, un banco di prova significativo per la capacità del sistema Paese di portare a termine un piano di adeguamento antincendio di questa portata nei tempi previsti, dopo una lunga stagione in cui le scadenze in materia di sicurezza scolastica sono state percepite, non senza qualche ragione, come sistematicamente rinviabili.
Riferimenti normativi: Decreto 31 marzo 2026, Ministero dell’Interno, pubblicato in G.U. l’8 aprile 2026 — D.M. 26 agosto 1992 (norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) — Codice di prevenzione incendi, D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. — DPR 1° agosto 2011, n. 151



