Guida pratica per datori di lavoro, RSPP e addetti antincendio
1. Il quadro normativo: i tre decreti del settembre 2021
Il D.M. 10 marzo 1998, che per oltre vent’anni aveva regolato la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, è stato integralmente sostituito da tre decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel corso del 2021, emanati in attuazione dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/2008:
- D.M. 1° settembre 2021 (G.U. n. 230 del 25/09/2021, in vigore dal 26/09/2022) – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
- D.M. 2 settembre 2021 (G.U. n. 237 del 04/10/2021, in vigore dal 04/10/2022) – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
- D.M. 3 settembre 2021 (G.U. n. 259 del 29/10/2021, in vigore dal 29/10/2022) – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.
Il D.M. 2 settembre 2021 (di seguito “il decreto”) è il provvedimento che disciplina la gestione delle emergenze, la formazione degli addetti antincendio e le caratteristiche del servizio di prevenzione. Si applica a tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D.Lgs. 81/2008, con la sola esclusione dei cantieri temporanei o mobili ai quali si applicano limitatamente le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del decreto.

2. Classificazione del rischio di incendio: i tre livelli
L’Allegato III al decreto individua tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio. La precedente distinzione in rischio basso, medio e alto del D.M. 10/03/1998 viene sostituita dalla classificazione numerica in Livello 1, Livello 2 e Livello 3 (dal meno al più complesso).
2.1 Attività di livello 3 — Rischio elevato
Ai sensi del punto 3.2.2 dell’Allegato III, ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti sedici tipologie di attività:
- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (stabilimenti Seveso);
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/2006, nonché operazioni di trattamento di rifiuti ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. s) del medesimo decreto; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’art. 2, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2003.
Nota: L’elenco ha carattere esemplificativo ma non esaustivo (“almeno le seguenti attività”). Il datore di lavoro, sulla base della valutazione del rischio, può classificare al livello 3 anche attività non espressamente elencate ma con caratteristiche analoghe.
2.2 Attività di livello 2 — Rischio medio
Ai sensi del punto 3.2.3 dell’Allegato III, ricadono in tale fattispecie almeno:
- i luoghi di lavoro compresi nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Il riferimento all’Allegato I al D.P.R. 151/2011 è fondamentale: esso elenca le 80 categorie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (scuole, alberghi, ospedali, attività commerciali, autorimesse, impianti sportivi, officine, laboratori, strutture ricettive, ecc.). Tutte queste attività rientrano almeno al livello 2, salvo che non ricadano già nel livello 3 per le loro caratteristiche specifiche.
Nota: Uno stesso luogo di lavoro può presentare aree con livelli di rischio differenti. In tali casi si applica sempre il livello più alto per la formazione degli addetti che operano nelle aree a rischio maggiore.
2.3 Attività di livello 1 — Rischio basso
Ai sensi del punto 3.2.4 dell’Allegato III, rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Rientrano tipicamente in questa categoria le attività non soggette ai controlli VVF di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011, come: piccoli uffici professionali, studi associati, esercizi commerciali di piccole dimensioni, botteghe artigiane con basso carico d’incendio e senza affollamento significativo.
Nota: Per i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio (attività non soggette, con affollamento ≤ 100 occupanti, superficie ≤ 1.000 m², piani tra -5 m e 24 m, senza materiali combustibili o lavorazioni pericolose in quantità significative), i criteri di progettazione e realizzazione antincendio sono quelli semplificati dell’Allegato I al D.M. 03/09/2021 (c.d. “Decreto Minicodice”).
3. Quando è obbligatorio il Piano di Emergenza?
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 2 settembre 2021, il datore di lavoro predispone un piano di emergenza nei seguenti casi:
- Luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori occupati.
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.
- Luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da riportare nel DVR (art. 2, c. 4).
Misure semplificate (art. 2 – All. II, § 4): per gli esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli VVF e in edifici complessi con affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate costituite dalla planimetria e da indicazioni schematiche contenenti gli elementi previsti dall’Allegato II al decreto.
3.1 Contenuto del Piano di Emergenza
Il piano deve contenere (Allegato II, § 2.1 e 2.2):
- Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio.
- Le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro.
- Le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e fornire le informazioni necessarie al loro arrivo.
- Le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali (anziani, donne in gravidanza, persone con disabilità, bambini).
- I compiti del personale di servizio incaricato di specifiche mansioni (telefonisti, custodi, capi reparto, addetti manutenzione, personale sorveglianza).
- Una o più planimetrie aggiornate con: vie di esodo e compartimentazioni; ubicazione sistemi di sicurezza antincendio; ubicazione allarmi e centrale di controllo; ubicazione interruttore generale elettrico, valvole del gas e fluidi tecnici; locali a rischio specifico; presidi di primo soccorso; ascensori utilizzabili in emergenza.
- Le esercitazioni antincendio, almeno una all’anno, con documentazione dell’evidenza (All. I, § 1.3).
4. Le misure di prevenzione e protezione antincendio
L’art. 2, comma 1, del decreto impone al datore di lavoro di adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza secondo i criteri degli Allegati I e II, in funzione dei fattori di rischio incendio della propria attività.
4.1 Misure di prevenzione (Allegato I, § 1.1)
- Deposito e impiego corretto dei materiali combustibili e delle sostanze pericolose.
- Ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili.
- Mantenimento delle vie di esodo sgombre e fruibili.
- Riduzione delle sorgenti di innesco (divieto di fumo, uso corretto di fiamme libere, apparecchiature in buono stato).
- Verifica dell’osservanza di divieti, limitazioni e condizioni normali di esercizio.
- Gestione dei lavori di manutenzione con valutazione dei rischi aggiuntivi e di interferenza (es. lavori a caldo, disattivazione temporanea di sistemi antincendio).
4.2 Misure di protezione attiva
- Estintori portatili e carrellati (conformi a UNI 9994-1).
- Reti di idranti e naspi (conformi a UNI 10779).
- Impianti fissi di spegnimento (sprinkler, gas, schiuma, ecc.).
- Impianti di rivelazione e allarme incendio – IRAI (conformi a UNI 9795 e UNI 11224).
- Sistemi di diffusione sonora per emergenza – EVAC.
- Illuminazione di sicurezza e segnaletica ISO 7010.
4.3 Misure di protezione passiva
- Compartimentazione antincendio mediante strutture e porte REI.
- Resistenza al fuoco delle strutture portanti.
- Sistemi di controllo fumi e calore (SENFC, SEFFC, SVOF).
5. Formazione degli addetti antincendio (Allegato III)
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio secondo i contenuti dell’Allegato III. La formazione è strutturata in tre tipi di corso (FOR) e tre tipi di aggiornamento (AGG), correlati al livello di rischio dell’attività.
Novità rispetto al D.M. 10/03/1998: il decreto introduce l’obbligo di aggiornamento quinquennale per tutti gli addetti (art. 5, c. 5). La parte teorica dei corsi può essere svolta in modalità FAD sincrona; la parte pratica deve essere svolta sempre in presenza.
| Livello | Tipo corso | Durata formazione | Durata aggiornamento | Attestato VVF (All. IV) |
| Livello 1 | 1-FOR (4 ore) | 4 ore + verifica | 1-AGG: 2 ore | No |
| Livello 2 | 2-FOR (8 ore) | 8 ore + verifica + prova pratica | 2-AGG: 5 ore | Solo per attività Allegato IV |
| Livello 3 | 3-FOR (16 ore) | 16 ore + verifica + prova pratica + esame VVF* | 3-AGG: 8 ore | Sì, per tutte le attività di livello 3 |
* L’esame finale con commissione VVF è previsto per i soli addetti delle attività di cui all’Allegato IV (art. 5, c. 2).
5.1 Allegato IV — Idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto, per i luoghi di lavoro elencati nell’Allegato IV gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco (previsto dall’art. 3 del D.L. 512/1996).
Le soglie dell’Allegato IV sono in parte diverse (più basse) rispetto a quelle del livello 3 dell’Allegato III:
- Depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie > 10.000 m² (vs 20.000 m² per livello 3).
- Attività commerciali/espositive con superficie aperta al pubblico > 5.000 m² (vs 10.000 m² per livello 3).
- Alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi e villaggi turistici con capacità > 400 persone (vs solo alberghi >200 p.l. per livello 3).
- Scuole con oltre 300 persone presenti (vs 1.000 per livello 3).
- Uffici con oltre 500 persone presenti (vs 1.000 per livello 3).
- Locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti (categoria non presente nel livello 3).
- Edifici tutelati ex D.Lgs. 42/2004 (musei, gallerie, archivi, biblioteche) con superficie > 1.000 m² (categoria non presente nel livello 3).
- Le lettere a–e, i, j (Seveso), p, q, r dell’Allegato IV coincidono con le corrispondenti lettere del livello 3.
Nota: La distinzione tra Allegato III (livello 3, formazione 3-FOR) e Allegato IV (idoneità VVF) è importante: alcune attività richiedono il corso 2-FOR ma anche l’attestato VVF; altre richiedono sia il 3-FOR sia l’attestato VVF. In ogni caso l’attestato VVF si ottiene con il corso 3-FOR (16 ore) e il superamento dell’esame davanti a una commissione del CNVVF.
6. Il Registro dei controlli antincendio (D.M. 1° settembre 2021)
Il D.M. 1° settembre 2021 (Allegato I) conferma l’obbligo di tenere un registro dei controlli periodici aggiornato, nel quale devono essere annotati:
- I controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze delle norme tecniche applicabili (UNI 9994-1 per estintori, UNI 10779 per idranti, UNI EN 12845 per sprinkler, UNI 11224 per IRAI, ecc.).
- Le esercitazioni di evacuazione svolte, con il numero di partecipanti e le eventuali criticità riscontrate.
- Le variazioni rilevanti dell’attività che abbiano influito sulla valutazione del rischio.
A partire dal 25 settembre 2023 (D.M. 15/09/2022), la manutenzione degli impianti antincendio deve essere eseguita da tecnici manutentori qualificati, con specifica formazione teorico-pratica e attestato rilasciato dal CNVVF (art. 4 D.M. 01/09/2021 e Allegato II).
Il registro deve essere conservato nel luogo di lavoro ed esibito in caso di ispezione di ASL, Ispettorato del Lavoro o Vigili del Fuoco.
7. Adempimenti pratici per il datore di lavoro
Per essere in regola con il D.M. 2 settembre 2021 il datore di lavoro deve:
- Classificare il livello di rischio dell’attività (1, 2 o 3) con il supporto dell’RSPP, tenendo conto dell’Allegato III e della valutazione del rischio di incendio.
- Nominare e formare gli addetti al servizio antincendio con il corso corrispondente al livello di rischio (1-FOR, 2-FOR o 3-FOR).
- Verificare l’obbligo di idoneità tecnica VVF (Allegato IV): se l’attività vi rientra, far conseguire l’attestato agli addetti.
- Garantire l’aggiornamento quinquennale (corsi 1-AGG, 2-AGG o 3-AGG) per tutti gli addetti al servizio antincendio.
- Redigere o aggiornare il Piano di Emergenza nei casi previsti dall’art. 2, c. 2.
- Organizzare almeno una prova di evacuazione all’anno e documentarla.
- Garantire la manutenzione periodica di tutti i presidi antincendio tramite tecnici manutentori qualificati e aggiornare il registro dei controlli.
- Aggiornare il Piano e la documentazione ogni volta che cambiano le condizioni dell’attività (lavoratori, lay-out, materiali, impianti, ecc.).
Nota bene: il presente articolo ha carattere informativo e semplificato. I testi normativi riportati sono tratti dal testo coordinato del D.M. 02/09/2021 pubblicato dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (settembre 2022). Per la classificazione del livello di rischio e la redazione del Piano di Emergenza è necessario rivolgersi a un professionista abilitato (RSPP o Ingegnere iscritto all’albo). Le disposizioni del D.M. 2 settembre 2021 si applicano in coordinamento con il D.Lgs. 81/2008, il D.M. 1 settembre 2021, il D.M. 3 settembre 2021 e il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015).



