Chiude idealmente il percorso avviato con il Decreto 15 luglio 2025 — di cui si è parlato nel secondo articolo di questa rassegna — l’attenzione crescente, nelle ultime settimane, sulla scadenza ormai vicina del 25 settembre 2026: da quella data, come ricordato anche in un recente approfondimento del 20 luglio 2026, gli interventi di manutenzione sui sistemi e sui presidi antincendio dovranno essere affidati esclusivamente a tecnici manutentori qualificati secondo le modalità previste dal D.M. 1° settembre 2021, senza ulteriori margini di proroga annunciati al momento.
L’obbligo, va ricordato, non riguarda solo i gestori di attività soggette a prevenzione incendi in senso stretto ai sensi del DPR 151/2011, ma tutte le imprese, comprese quelle del settore delle costruzioni, per i presidi antincendio presenti nei cantieri, negli uffici, nei magazzini e in qualunque altro luogo di lavoro: estintori, impianti di rivelazione e allarme, impianti di spegnimento, porte tagliafuoco e sistemi di gestione di fumo e calore. È un perimetro applicativo estremamente ampio, che di fatto coinvolge la quasi totalità del tessuto produttivo italiano, dalle grandi aziende manifatturiere fino al piccolo esercizio commerciale di quartiere.
L’aspetto probabilmente meno compreso dell’obbligo, e quello su cui vale la pena insistere in questa fase finale, è che la responsabilità della verifica non ricade solo sul manutentore, ma sul datore di lavoro committente: non sarà più sufficiente fidarsi della dichiarazione commerciale di un fornitore, ma occorrerà acquisire e conservare la documentazione che attesti l’effettiva qualificazione del tecnico incaricato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di gestione della sicurezza sul lavoro. In caso di controllo, la mancata dimostrazione di questa verifica espone l’azienda a responsabilità autonome, indipendenti da quelle del manutentore stesso, con possibili conseguenze anche in sede di accertamento di responsabilità a seguito di un eventuale sinistro.
Questo spostamento di responsabilità sul committente rappresenta, nella sostanza, un cambio di paradigma culturale prima ancora che normativo: per anni la scelta del manutentore antincendio è stata trattata, in moltissime realtà aziendali, come una decisione puramente commerciale, guidata dal prezzo o dalla disponibilità del fornitore, senza una verifica sostanziale delle sue competenze tecniche. Il nuovo regime richiede invece un approccio più simile a quello già adottato per altri fornitori critici in materia di sicurezza, con una vera e propria attività di qualifica e monitoraggio dei fornitori nel tempo.
Va inoltre segnalato un possibile effetto collaterale della scadenza, di cui gli operatori dovrebbero tenere conto nella pianificazione: con l’avvicinarsi del termine, è plausibile attendersi una tensione sul mercato dei tecnici effettivamente qualificati, specie in alcune aree del Paese dove l’offerta formativa ha faticato a tenere il passo con la domanda, con il rischio concreto di tempi di attesa più lunghi per chi si muove solo negli ultimi mesi utili prima della scadenza.
A poco più di due mesi dalla scadenza, le indicazioni operative convergono su alcune azioni concrete da avviare subito: censire tutti i presidi antincendio presenti nei propri immobili e cantieri, con particolare attenzione ai siti multipli o dislocati sul territorio; contattare i manutentori attualmente incaricati per verificare lo stato della loro qualificazione, chiedendo evidenza documentale e non solo dichiarazioni verbali; richiedere e conservare la documentazione comprovante l’abilitazione, integrandola nel proprio sistema di gestione della sicurezza aziendale; e, dove necessario, aggiornare o rinegoziare per tempo i contratti di manutenzione in essere, prima che la ricerca di un nuovo fornitore qualificato diventi più difficile a ridosso della scadenza.
Dopo una lunga stagione di proroghe che ha inevitabilmente eroso la percezione di urgenza da parte di molti operatori, tutto lascia intendere che questa sia la scadenza destinata a diventare definitiva: conviene quindi trattarla fin da ora come tale, evitando l’errore — comprensibile ma rischioso — di confidare in un’ulteriore proroga dell’ultimo minuto.
Con questo articolo si chiude la rassegna cronologica dei principali provvedimenti in materia di prevenzione incendi dell’ultimo anno, un percorso che ha toccato ambiti molto diversi — infrastrutture, edilizia scolastica e universitaria, transizione energetica, pubblici esercizi, grandi eventi sportivi — ma che restituisce un’immagine coerente di un sistema normativo in evoluzione costante, chiamato a inseguire trasformazioni sociali e tecnologiche sempre più rapide senza abbassare il livello di tutela della vita e dei beni che è, da sempre, la ragion d’essere della prevenzione incendi.
Riferimenti normativi: D.M. 1° settembre 2021 (“Decreto Controlli”) — Decreto 15 luglio 2025 (proroga al 25 settembre 2026) — D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81



