Decreto 20 giugno 2025 โ Ministero dell’Interno
Con il Decreto 20 giugno 2025 il Ministero dell’Interno ha colmato un vuoto normativo che si trascinava da tempo: fino ad oggi, le uniche gallerie stradali dotate di una regola tecnica antincendio specifica erano quelle di lunghezza superiore ai 500 metri appartenenti alla rete stradale transeuropea (TEN-T), disciplinate dal recepimento della direttiva europea 2004/54/CE. Tutte le altre infrastrutture in galleria, gestite da Regioni, Province, Cittร metropolitane e Comuni, restavano prive di un riferimento tecnico dedicato e venivano valutate, quando necessario, sulla base dei soli principi generali di prevenzione incendi.
Questo vuoto non era una questione puramente teorica. In Italia esistono migliaia di gallerie stradali di modesta lunghezza, spesso in territori montani o appenninici, realizzate in epoche diverse e con caratteristiche costruttive molto eterogenee: alcune prive di qualunque sistema di ventilazione forzata, altre senza vie di fuga laterali o nicchie di rifugio, altre ancora senza un impianto di rivelazione fumi. La responsabilitร della gestione della sicurezza in questi casi ricadeva sugli enti proprietari, spesso privi di competenze tecniche specialistiche in materia di incendi in ambienti confinati e lineari come le gallerie.
Il nuovo decreto introduce una regola tecnica di prevenzione incendi applicabile alle gallerie non appartenenti alla rete TEN, sia di nuova realizzazione sia esistenti. Gli obiettivi dichiarati dal provvedimento sono chiari e mutuano l’impostazione prestazionale ormai consolidata nel Codice di prevenzione incendi: minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilitร strutturale dell’opera per un tempo adeguato e assicurare, testualmente, “la possibilitร che gli utenti lascino la galleria indenni”.
Sul piano tecnico, un provvedimento di questo tipo tocca inevitabilmente alcuni nodi tipici della sicurezza in galleria: i sistemi di ventilazione, longitudinale o trasversale, necessari a controllare la stratificazione dei fumi e a mantenere percorribile la via di fuga; la resistenza al fuoco delle strutture di rivestimento, chiamate a non collassare per un tempo sufficiente all’evacuazione e all’intervento dei soccorritori; gli impianti di rivelazione incendi e di allarme, capaci di dare l’allarme in tempi rapidi anche in presenza di traffico veicolare intenso; i sistemi di comunicazione con gli utenti e con le squadre di soccorso; e infine la gestione del traffico in emergenza, con chiusure semaforiche e barriere che impediscano l’ingresso di nuovi veicoli in galleria durante un evento incendio.
Per le gallerie di nuova realizzazione le prescrizioni si applicano da subito in fase di progettazione, integrandosi nel processo autorizzativo ordinario. Per quelle giร in esercizio, invece, il decreto prevede un percorso di adeguamento graduale e differenziato in base al livello di rischio e alle caratteristiche dell’opera โ presumibilmente lunghezza, volumi di traffico e categoria della strada โ con termini che vanno da circa sei mesi, per le situazioni a rischio piรน elevato, fino a cinque anni per le gallerie meno critiche.
Per gli enti gestori โ spesso Province e Comuni con risorse tecniche ed economiche limitate โ la sfida non sarร solo normativa ma organizzativa e finanziaria. Occorrerร censire il patrimonio di gallerie esistenti, classificarle per rischio, individuare le criticitร impiantistiche e strutturali di ciascuna e pianificare gli interventi nei tempi previsti, evitando di arrivare alle scadenze piรน stringenti senza un piano di adeguamento giร avviato. Per molti enti locali si porrร anche il tema del reperimento delle risorse economiche necessarie, con un possibile ricorso a finanziamenti regionali o a fondi dedicati alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.
Per i professionisti antincendio si apre invece un ambito di attivitร tecnica del tutto nuovo su scala diffusa, che fino ad oggi restava di fatto appannaggio dei grandi concessionari autostradali e dei pochi studi specializzati in gallerie della rete TEN. Saranno richieste competenze specifiche su fluidodinamica degli incendi in ambienti confinati, modellazione degli scenari incendio, dimensionamento dei sistemi di ventilazione e progettazione delle vie di esodo in galleria: un terreno tecnico impegnativo, ma anche una concreta opportunitร professionale per chi saprร specializzarsi per tempo.
Il decreto si inserisce in una tendenza piรน ampia che lo Studio osserva da tempo nell’evoluzione della normativa italiana di prevenzione incendi: la progressiva estensione dell’approccio prestazionale del Codice di prevenzione incendi anche a settori e tipologie di opere che finora ne erano rimaste ai margini. ร ragionevole attendersi, nei prossimi anni, ulteriori interventi normativi che completino il quadro per altre infrastrutture lineari attualmente prive di una disciplina antincendio organica.
Riferimenti normativi: Decreto 20 giugno 2025, Ministero dell’Interno โ D.Lgs. 9 maggio 2006, n. 264 (attuazione direttiva 2004/54/CE) โ D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) โ Codice di prevenzione incendi, D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.



