Il provvedimento riscrive l’intero impianto del decreto del 2015 su involucro, impianti, ponti termici, mobilità elettrica e automazione: impatti diretti su APE, Relazione Legge 10 e classificazione energetica
Il conto alla rovescia è iniziato. A partire dal 3 giugno 2026 entrerà in vigore il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2025, che ridefinisce integralmente i criteri tecnici per la valutazione delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio italiano. Il provvedimento, apparso sulla Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, sostituisce gli Allegati 1 e 2 del precedente DM 26 giugno 2015 — la norma cardine che per oltre un decennio ha governato la progettazione energetica nel settore delle costruzioni.

Non si tratta di un semplice ritocco ai parametri esistenti: il decreto introduce un cambio di impostazione complessivo nella logica delle verifiche, incidendo su ogni fase del processo progettuale — dalla Relazione ex Legge 10 all’Attestato di Prestazione Energetica (APE), fino alle scelte impiantistiche e alla predisposizione per la mobilità elettrica. Il testo nasce per dare attuazione al D.Lgs. 48/2020, recependo la Direttiva europea EPBD III (2018/844/UE) e anticipando la filosofia della più recente EPBD IV (2024/1275/UE), il cui termine di recepimento nazionale è fissato al 29 maggio 2026.
Fino al 2 giugno 2026, restano pienamente applicabili le disposizioni del DM 2015. I titoli abilitativi depositati prima della scadenza continuano a seguire il quadro normativo vigente; quelli presentati dopo — o le varianti che incidono sull’aspetto energetico — dovranno conformarsi al nuovo regime.
Vediamo nel dettaglio le quindici innovazioni più rilevanti.
1. Dimensioni esterne lorde come unico riferimento per i calcoli
Una delle modifiche trasversali a tutto il decreto riguarda l’adozione obbligatoria delle superfici esterne lorde come base per ogni verifica energetica dell’involucro. Non esistono più margini interpretativi sul tipo di misura da utilizzare: tutti i dati di input e i parametri non specificati dal provvedimento devono ora riferirsi alle dimensioni lorde dell’edificio reale. Questa scelta ha un impatto diretto sulla quantificazione della superficie disperdente, sui fabbisogni termici calcolati e, di conseguenza, sulla classe energetica attribuita nell’APE.
2. I ponti termici entrano nell’edificio di riferimento
Il DM 2015 gestiva i ponti termici con una maggiorazione forfettaria del 5–10% sulle dispersioni per trasmissione, senza distinzioni tra geometrie compatte e involucri articolati con balconi, aggetti e discontinuità strutturali. Il nuovo decreto abbandona questo approccio semplificato: i ponti termici vengono ora inclusi esplicitamente nel modello dell’edificio di riferimento, con valori tabulati per undici tipologie ricorrenti (pilastri, solai interpiano, balconi, angoli strutturali e altri). Le lunghezze dei ponti termici nell’edificio di riferimento corrispondono a quelle dell’edificio reale, rendendo il confronto tra le due configurazioni assai più realistico. Questa modifica da sola può determinare lo spostamento di un immobile in una classe energetica differente rispetto alla valutazione condotta con i criteri precedenti.
3. Nuova verifica puntuale dei ponti termici per le ristrutturazioni di secondo livello
Per gli interventi che coinvolgono tra il 25% e il 50% della superficie disperdente, il decreto introduce il calcolo obbligatorio della trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici, con coefficienti lineici di trasmissione tabellati in funzione della zona climatica e della posizione dell’isolante. Contestualmente, viene eliminata la verifica del coefficiente medio globale di scambio termico H’T per questa categoria di interventi — una semplificazione mirata a rendere proporzionato l’onere delle verifiche quando i lavori riguardano solo una porzione dell’edificio.
4. Visione integrata: sicurezza antincendio, sismica e benessere termoigrometrico
Il provvedimento adotta un approccio olistico alla progettazione energetica. Quando si interviene per contenere i consumi, occorre contemporaneamente considerare la protezione dal fuoco, la resistenza alle sollecitazioni sismiche e il comfort ambientale interno. In particolare, per le ristrutturazioni importanti di primo livello diventa obbligatorio il rispetto delle norme antincendio. La prestazione dell’edificio, dunque, non si misura più soltanto in termini di consumo ma anche di salubrità, sicurezza e qualità abitativa complessiva.
5. Ampliamento delle casistiche assimilate a nuova costruzione
Il decreto ridefinisce il perimetro degli interventi equiparati, ai fini delle verifiche, a edifici di nuova realizzazione. Rientrano ora in questa categoria anche il recupero di volumi preesistenti che non erano dotati di climatizzazione — come sottotetti, depositi e magazzini — e i cambi di destinazione d’uso, a condizione che la porzione recuperata presenti un volume lordo climatizzato superiore al 15% dell’esistente oppure eccedente i 500 m³. Per gli ampliamenti al di sotto di tali soglie, si applicano le regole previste per le ristrutturazioni importanti o le riqualificazioni energetiche, in base alla percentuale di involucro interessato.
6. Verifica del coefficiente H’T con nuova delimitazione della proprietà
Il decreto introduce un chiarimento atteso da tempo in materia di coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione. Quando le parti opache e quelle trasparenti dell’involucro appartengono a soggetti giuridici differenti — situazione tipica nei condomini — la verifica dell’H’T deve essere condotta esclusivamente sulla porzione oggetto di intervento e di proprietà del medesimo soggetto. Se invece opaco e trasparente fanno capo alla stessa persona, la verifica riguarda entrambe le componenti.
7. Ampliamento delle esenzioni dal decreto
Cresce l’elenco delle situazioni in cui le disposizioni del provvedimento non trovano applicazione. In particolare, quando un intervento sull’impianto termico esistente comporta il rifacimento di uno strato di un componente dell’involucro — ad esempio il pavimento — senza che tale sostituzione sia funzionale all’impianto stesso, non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza del componente. Sono inoltre esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti orientati al mantenimento in efficienza e sicurezza, purché non prevedano la sostituzione dell’impianto o di sue parti significative.
8. Obbligo di valutare sistemi alternativi ad alta efficienza
Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista ha ora l’obbligo esplicito di esaminare la fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica di soluzioni impiantistiche alternative ad alta efficienza, ove disponibili. Le conclusioni di questa analisi devono essere documentate all’interno della Relazione tecnica ex Legge 10, trasformando tale elaborato in uno strumento di valutazione comparativa e non più di semplice conformità normativa.
9. Sistemi di automazione BACS obbligatori per edifici non residenziali
Gli immobili a destinazione non residenziale dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere equipaggiati con sistemi di Building Automation and Control Systems (BACS) di classe B o superiore secondo la UNI EN ISO 52120-1. L’obbligo si estende anche ai casi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica. Al di sotto della soglia dei 290 kW, l’installazione diventa comunque obbligatoria se l’analisi economica dimostra un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni. In caso di sostituzione del generatore, è altresì richiesta l’installazione di dispositivi di autoregolazione della temperatura in ciascun ambiente.
10. Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
Il decreto detta regole dettagliate per l’integrazione della mobilità elettrica nel patrimonio edilizio, differenziando gli obblighi per tipologia di destinazione d’uso e di intervento. Per gli edifici residenziali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante con più di 10 posti auto, è richiesta la predisposizione delle canalizzazioni per ogni singolo stallo. Per gli edifici non residenziali, le prescrizioni sono più stringenti e prevedono l’installazione diretta di un numero minimo di punti di ricarica (di Tipologia A e B) proporzionale ai posti auto disponibili, con obblighi progressivi estesi anche agli immobili esistenti secondo tempistiche scaglionate.
11. Modifiche ai parametri dell’edificio di riferimento (target)
I valori di trasmittanza per le strutture opache e le chiusure tecniche dell’edificio di riferimento vengono aggiornati e, per la prima volta, sono già comprensivi dell’effetto dei ponti termici e dell’interazione con il terreno. Questo ridefinisce la scala di confronto tra edificio reale e modello teorico, con conseguenze dirette sulle soglie tra le classi energetiche dell’APE. Il risultato pratico è che un immobile valutato oggi in una determinata classe potrebbe trovarsi in una posizione diversa applicando i nuovi parametri.
12. Semplificazione della Relazione tecnica per interventi puntuali
Per le riqualificazioni energetiche limitate alla sola sostituzione dei serramenti, il decreto prevede la possibilità di presentare una relazione tecnica semplificata, eventualmente sostituibile con la dichiarazione dell’impresa esecutrice e la marcatura CE del produttore. Analoga semplificazione è prevista per il passaggio da una caldaia tradizionale a gas a un modello a condensazione, che il decreto chiarisce non costituire un cambio di tipologia di generatore, riducendo gli adempimenti documentali connessi.
13. Nuovo metodo di Carnot per cogenerazione e teleriscaldamento
Per determinare i fattori di conversione in energia primaria dell’energia fornita dalle reti di teleriscaldamento, viene introdotto il metodo di Carnot. L’approccio, elaborato dal CTI, consente di calcolare in modo più accurato il combustibile effettivamente impiegato per la produzione di calore, riconoscendo il beneficio energetico della cogenerazione. Il metodo precedente penalizzava gli impianti di cogenerazione ad altissima efficienza con fattori di conversione non rappresentativi della realtà operativa italiana.
14. Energia rinnovabile e quota FER: nuove regole di calcolo
La gestione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili all’interno del perimetro edificio-impianto subisce un aggiornamento metodologico significativo. L’energia autoprodotta viene sottratta dai fabbisogni lordi per ottenere la prestazione netta, con successivo calcolo dell’energia primaria tramite i nuovi fattori di conversione. Si chiarisce inoltre che la quota FER (ai sensi dell’Allegato 3 del D.Lgs. 199/2021) va calcolata sull’intero edificio quando i servizi sono coperti da impianti centralizzati, mentre si riferisce alla singola unità immobiliare se almeno un servizio è gestito da impianti autonomi. La potenza elettrica da fonte rinnovabile, invece, va sempre computata sull’intero fabbricato.
15. Aggiornamento del corpus normativo tecnico di riferimento
Il decreto recepisce e richiama le versioni più recenti delle norme tecniche per il calcolo energetico, tra cui le UNI/TS 11300-5 e UNI/TS 11300-6 e la UNI EN 15193 dedicata all’illuminazione negli edifici non residenziali. L’aggiornamento dei riferimenti normativi garantisce l’allineamento delle verifiche italiane con le metodologie europee e con l’evoluzione delle conoscenze tecniche in materia di involucro, impianti e bilancio energetico complessivo.Cosa significa per i professionisti
Il provvedimento ridisegna il modo in cui si progetta, si calcola e si certifica l’efficienza energetica degli edifici in Italia. Per i tecnici che redigono APE e Relazioni ex Legge 10, le conseguenze sono immediate: strumenti di calcolo da aggiornare, verifiche più articolate da condurre, una nuova scala di classificazione energetica da padroneggiare. Per le imprese di costruzione e ristrutturazione, alcuni interventi oggi conformi potrebbero risultare insufficienti rispetto ai nuovi parametri.
I 180 giorni di vacatio legis che separano dalla data di efficacia rappresentano una finestra da sfruttare per l’adeguamento professionale — aggiornando i software, approfondendo le nuove tabelle sui ponti termici e familiarizzando con gli obblighi su BACS e ricarica elettrica. Chi non si adeguerà per tempo rischierà di depositare pratiche non conformi a un quadro normativo che, a differenza del passato, non lascia spazi di interpretazione.

Dal DM 2015 al DM 2025: cosa cambia concretamente nella pratica progettuale
Per oltre dieci anni, il DM 26 giugno 2015 ha rappresentato l’unico riferimento tecnico per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici italiani. Un impianto normativo nato per recepire la Direttiva EPBD II e introdurre il concetto di edificio a energia quasi zero (nZEB), ma che nel tempo ha mostrato limiti significativi: margini di ambiguità sulle superfici di calcolo, una gestione dei ponti termici basata su maggiorazioni forfettarie poco realistiche e l’assenza di obblighi specifici in materia di automazione degli edifici e mobilità elettrica. Il nuovo DM 28 ottobre 2025 interviene su ciascuno di questi aspetti, ridefinendo le verifiche per ogni tipologia di intervento — dalla nuova costruzione alla riqualificazione energetica — e introducendo prescrizioni che il decreto precedente non contemplava affatto. La tabella seguente mette a confronto, voce per voce, il regime vigente e quello che entrerà in vigore il 3 giugno 2026, evidenziando per ciascuna verifica se si tratta di una novità assoluta, di una modifica sostanziale ai parametri esistenti o dell’eliminazione di un requisito ritenuto sproporzionato.

Articolo elaborato sulla base del DM 28 ottobre 2025 (GU n. 285 del 5 dicembre 2025), della Delibera Conferenza Unificata del 30 luglio 2025 e delle analisi tecniche pubblicate da ANCE, CTI, Ingenio e dalle principali riviste di settore.



