Decreto 15 luglio 2025 โ pubblicato in G.U. il 18 agosto 2025
Il Decreto 15 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2025, ha disposto l’ennesima proroga di un adempimento che il settore della sicurezza antincendio attende da anni: l’obbligo di qualificazione per i tecnici che effettuano manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di protezione attiva e passiva contro l’incendio, introdotto dal D.M. 1ยฐ settembre 2021, comunemente noto come “Decreto Controlli”. La nuova scadenza รจ fissata al 25 settembre 2026.
Il principio alla base del Decreto Controlli รจ semplice quanto rilevante: la manutenzione di estintori, impianti di rivelazione e allarme, impianti di spegnimento automatico, porte tagliafuoco e sistemi per la gestione del fumo e del calore non puรฒ piรน essere affidata a chiunque disponga di un furgone attrezzato e di un’esperienza empirica, ma solo a tecnici in possesso di una qualificazione formale, conseguita attraverso un percorso di formazione ed esame, verificabile e documentata attraverso un attestato o un’iscrizione a un elenco. ร un cambio di paradigma che intende portare il settore della manutenzione antincendio verso gli stessi standard di professionalitร giร richiesti, da tempo, per altre attivitร regolamentate della sicurezza sul lavoro.
Negli anni successivi alla sua emanazione, tuttavia, il termine per l’entrata a regime dell’obbligo รจ stato piรน volte rinviato. Le ragioni di questi rinvii sono in larga parte riconducibili alla difficoltร del sistema di formazione ed esame โ enti di formazione accreditati, organismi esaminatori, capacitร di erogare i corsi su tutto il territorio nazionale โ nel mettere a regime i percorsi di qualificazione per l’intera platea di operatori del settore, stimata in decine di migliaia di tecnici attivi tra imprese strutturate e piccoli artigiani.
Con il decreto di luglio 2025 il legislatore ha scelto ancora una volta la strada della proroga piuttosto che quella dell’abrogazione, un segnale non secondario: l’obbligo รจ considerato strutturale, non un esperimento normativo destinato a essere accantonato, ed รจ destinato โ questa volta, secondo le indicazioni piรน recenti del settore โ a diventare definitivamente operativo. Le imprese che si occupano di manutenzione antincendio, cosรฌ come i datori di lavoro che affidano loro gli interventi, hanno quindi un anno di tempo aggiuntivo per mettersi in regola, ma non possono piรน permettersi di considerare la scadenza come meramente teorica o come l’ennesimo rinvio senza conseguenze.
Vale la pena ricordare che l’obbligo di qualificazione non riguarda soltanto i tecnici che operano su attivitร formalmente soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, ma qualunque contesto lavorativo in cui siano installati presidi antincendio: uffici, magazzini, attivitร commerciali, cantieri edili, strutture ricettive e industriali. Il perimetro applicativo, dunque, รจ molto piรน ampio di quanto una prima lettura potrebbe suggerire, e coinvolge di fatto la quasi totalitร delle imprese italiane, indipendentemente dal settore in cui operano.
Per i datori di lavoro, la proroga non รจ un motivo per rimandare ulteriormente le verifiche, ma l’occasione per affrontare con metodo un adempimento che diventerร a breve inderogabile. ร opportuno iniziare fin da ora a richiedere ai propri fornitori di manutenzione una dichiarazione formale sullo stato della loro qualificazione, o quantomeno sull’avanzamento del percorso formativo, per non ritrovarsi a settembre 2026 privi di un manutentore abilitato disponibile sul proprio territorio, con il rischio concreto di una carenza di offerta qualificata nelle fasi finali a ridosso della scadenza.
Per uno studio di ingegneria che assiste imprese e proprietari di immobili civili, industriali o commerciali, la proroga va quindi letta come un’opportunitร operativa piรน che come un semplice rinvio: รจ il momento giusto per pianificare la verifica sistematica dei contratti di manutenzione in essere, accertandosi che i tecnici incaricati siano giร in possesso della qualifica o stiano completando l’iter necessario, e per impostare, laddove mancante, un registro aggiornato dei presidi antincendio e delle relative manutenzioni programmate.
Guardando al quadro complessivo, questa vicenda normativa conferma una tendenza che si osserva ormai in piรน ambiti della prevenzione incendi: il passaggio da un sistema basato sulla fiducia informale verso fornitori e installatori a un sistema di responsabilitร documentata, in cui il datore di lavoro deve poter dimostrare, in caso di controllo o di incidente, di aver adottato tutte le cautele previste dalla legge nella scelta dei propri fornitori di sicurezza.
Riferimenti normativi: Decreto 15 luglio 2025, Ministero dell’Interno, pubblicato in G.U. il 18 agosto 2025 โ D.M. 1ยฐ settembre 2021 (“Decreto Controlli”) โ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) โ DPR 1ยฐ agosto 2011, n. 151



