Circolare VVF n. 674 del 15 gennaio 2026
Uno dei dubbi più ricorrenti tra i gestori di pubblici esercizi e i professionisti che li assistono riguarda l’inquadramento antincendio di bar e ristoranti: quando questi locali sono soggetti alle procedure di prevenzione incendi, e quando invece no? La Circolare dei Vigili del Fuoco n. 674, datata 15 gennaio 2026, interviene proprio su questo tema fornendo criteri interpretativi uniformi a livello nazionale, superando prassi difformi tra i diversi Comandi provinciali che negli anni avevano generato incertezza sia tra gli operatori del settore sia tra gli stessi professionisti incaricati delle pratiche.
Il punto di partenza chiarito dalla circolare è che bar e ristoranti, in quanto tali, non rientrano tra le attività elencate nell’Allegato I al DPR 151/2011 e quindi non sono automaticamente soggetti agli obblighi di prevenzione incendi previsti per le attività “a rischio” elencate in quell’allegato. Questo principio, in sé non nuovo, viene qui però calato in una casistica pratica molto più dettagliata di quanto fosse mai stato fatto in precedenza, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il margine di discrezionalità interpretativa lasciato ai singoli Comandi.
Gli adempimenti scattano infatti quando ricorre almeno una di alcune condizioni specifiche: quando la capienza supera le 50 persone contemporaneamente presenti, soglia che riprende la logica dimensionale già utilizzata per altre attività di intrattenimento; quando il locale è inserito all’interno di una struttura già di per sé soggetta a controllo, come un centro commerciale, un albergo o una stazione ferroviaria, nel qual caso il bar o il ristorante segue la disciplina antincendio della struttura ospitante; oppure quando l’attività di intrattenimento, come musica dal vivo o karaoke, diventa prevalente rispetto alla somministrazione di cibi e bevande, trasformando di fatto la natura dell’esercizio.
Su quest’ultimo punto la circolare offre un chiarimento pratico molto atteso dal settore della ristorazione e dell’intrattenimento: la semplice presenza di musica di sottofondo, di uno schermo per eventi sportivi o di occasionali serate a tema non trasforma automaticamente un ristorante in un locale di pubblico spettacolo, se l’attività di intrattenimento resta accessoria rispetto alla somministrazione. È una precisazione importante per un settore, quello della ristorazione con animazione musicale, che negli ultimi anni aveva visto moltiplicarsi le contestazioni da parte di alcuni Comandi provinciali proprio sulla base di un’interpretazione estensiva della nozione di “intrattenimento”.
Il criterio guida individuato dalla circolare diventa quindi la “trasformazione funzionale” del locale: quando l’elemento di intrattenimento prende il sopravvento sulla funzione originaria di somministrazione — ad esempio quando un locale organizza sistematicamente serate danzanti con ingresso a pagamento, o quando la componente di spettacolo diventa l’elemento centrale dell’offerta al pubblico — scattano le regole tecniche antincendio proprie dei locali di pubblico spettacolo, compresa la necessità di un Piano di Emergenza ed Evacuazione strutturato e, nei casi più significativi, l’assoggettamento alle procedure ordinarie di prevenzione incendi.
Questo approccio, basato sulla natura sostanziale dell’attività più che sulla sua qualificazione formale, richiede però ai gestori e ai loro consulenti una valutazione onesta e periodicamente aggiornata del proprio modello di business: un locale nato come semplice ristorante che nel tempo ha ampliato l’offerta di intrattenimento, magari senza un momento preciso di “svolta”, rischia di ritrovarsi in una zona grigia proprio nel momento in cui i Vigili del Fuoco effettuano un controllo, con conseguenze anche significative in termini di sanzioni o di sospensione dell’attività.
Per i gestori di bar e ristoranti, e per i consulenti che li assistono, la circolare offre finalmente un metro di giudizio oggettivo per capire se il proprio locale rientri o meno nel perimetro della prevenzione incendi, evitando sia inutili adempimenti per locali che non ne hanno bisogno, sia il rischio, ben più serio, di sottovalutare obblighi realmente dovuti quando il locale ha di fatto cambiato natura nel corso degli anni.
È ragionevole attendersi che questa circolare diventi, nei prossimi mesi, un riferimento costante nelle verifiche dei Comandi provinciali proprio sui pubblici esercizi, come confermato peraltro dalle priorità del piano dei controlli 2026 di cui si parla nell’articolo successivo di questa rassegna: un ulteriore motivo, per i gestori interessati, per effettuare fin da ora un’autovalutazione onesta della propria attività alla luce dei criteri appena chiariti.
Riferimenti normativi: Circolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 674 del 15 gennaio 2026 — DPR 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I — D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139



