Conto Termico 3.0: pubblicate le regole applicative

Date:

Share post:

REGOLE APPLICATIVE DEL D.M. 7 AGOSTO 2025: Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Oggi, 19 dicembre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, relative al Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025.

Il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico, incentiva interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui, erogati con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.

Il documento fornisce, inoltre, precisazioni in merito alla disciplina transitoria dal precedente D.M. 16 febbraio 2016.

In particolare, per tutti gli interventi ammissibili alla previgente disciplina e realizzati entro il 25 dicembre 2025, la richiesta di accesso agli incentivi relativi al D.M. 16 febbraio 2016 deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi.

Inoltre, per gli interventi realizzati dalle imprese, i cui lavori siano stati avviati dal 7 agosto 2025 e non siano stati ancora conclusi alla data del 25 dicembre 2025, fino all’entrata in esercizio del nuovo Portaltermico, รจ possibile inviare la โ€œrichiesta preliminare di accesso agli incentivi”  (comma 3 dell’Articolo 25 del D.M. 7 Agosto 2025) tramite PEC all’indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it

Conto Termico: Incentivo per l’Efficienza Energetica e le Rinnovabili

Il Conto Termico (ufficialmente, il Conto Termico 2.0 o, in attesa di aggiornamenti normativi, talvolta chiamato 3.0 nel settore) รจ un pilastro fondamentale della strategia energetica nazionale italiana, gestito interamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). A differenza degli incentivi fiscali, esso offre un contributo diretto in conto capitale (fondo perduto) per interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti e a promuovere l’uso di fonti rinnovabili per la produzione di calore.

Natura e Obiettivo dell’Incentivo

L’obiettivo primario รจ incentivare la sostituzione di impianti inquinanti e obsoleti con tecnologie ad alta efficienza o a zero/basse emissioni. Questo meccanismo si distingue dalle detrazioni IRPEF/IRES perchรฉ il denaro viene erogato tramite bonifico bancario, rendendo il contributo immediato (nei tempi stabiliti dal GSE) e non vincolato alla capacitร  fiscale del beneficiario.

L’incentivo copre una percentuale significativa della spesa sostenuta, garantendo che gli interventi di riqualificazione siano economicamente accessibili sia ai privati (persone fisiche e giuridiche) sia alla Pubblica Amministrazione (PA), a cui sono riservate condizioni e massimali piรน favorevoli.

Tipologie di Interventi Ammissibili e Requisiti Tecnici

Il Conto Termico รจ suddiviso in due categorie principali di intervento:

A. Interventi di Efficienza Energetica (Art. 3, D.M. 16/02/2016)

Questi riguardano l’ottimizzazione delle prestazioni termiche dell’involucro edilizio e degli impianti:

  • Isolamento Termico: Riguarda pareti, coperture e pavimenti, con requisiti specifici di trasmittanza termica che devono rispettare i limiti di zona e superare i valori preesistenti.
  • Sostituzione di Infissi: Sostituzione di serramenti e porte d’ingresso, a condizione che i nuovi elementi rispettino i requisiti di trasmittanza e abbiano specifiche caratteristiche di tenuta all’aria.
  • Impianti di Climatizzazione: Sostituzione di impianti esistenti con sistemi piรน efficienti (solo per la PA) e installazione di sistemi di building automation.

B. Interventi per la Produzione di Energia Termica da Fonti Rinnovabili (Art. 4)

Questa sezione รจ la piรน utilizzata dai privati e prevede la sostituzione di generatori di calore esistenti con:

  • Pompe di Calore: Di qualsiasi tipologia (aria-acqua, aria-aria, geotermiche), con precisi requisiti di COP (Coefficient of Performance) e EER (Energy Efficiency Ratio) per garantire l’alta efficienza.
  • Generatori a Biomasse: Caldaie, termocamini, stufe e inserti alimentati a pellet, legna o cippato, che devono appartenere almeno alla classe di qualitร  ambientale “5 Stelle” (o equivalenti per apparecchi meno recenti ma certificati) e rispettare rigorosi limiti di emissione in atmosfera.
  • Impianti Solari Termici: Sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria o integrazione al riscaldamento, anche a concentrazione.

Erogazione degli Incentivi e Cumulabilitร 

Pagamento diretto dal GSE allโ€™IBAN indicato in fase di domanda, tramite bonifico bancario.

Per importi fino a โ‚ฌ15 000 puรฒ essere erogato in unโ€™unica soluzione.

Per importi maggiori, lโ€™incentivo viene corrisposto in rate annuali costanti su 2โ€“5 anni a seconda del tipo e della dimensione dellโ€™intervento.

Le tempistiche medie di pagamento sono nellโ€™ordine di 45โ€“60 giorni dopo lโ€™accettazione e la verifica della pratica completa.

Per la PA in accesso diretto รจ possibile ricevere lโ€™intero incentivo in unโ€™unica rata; modalitร  di prenotazione permettono anche anticipi o rate intermedie.

Cumulabilitร  con Altri Incentivi

In linea generale, il Conto Termico 3.0 non รจ cumulabile con altri incentivi statali e agevolazioni pubbliche che finanziano gli stessi costi ammissibili (es. Ecobonus, Superbonus) per le medesime spese.

รˆ possibile cumularlo con fondi di garanzia, contributi regionali non statali o strumenti di finanziamento europei, purchรฉ non si sovrappongano agli stessi costi ammissibili.

Per la Pubblica Amministrazione la normativa consente il cumulo con altri finanziamenti in conto capitale fino a un massimo del 100 % delle spese ammissibili.

Processo di Accesso (Accesso Diretto)

L’Accesso Diretto รจ la via piรน rapida e consiste nell’ottenere l’incentivo a lavori ultimati. I passaggi fondamentali sono:

  1. Requisito: L’intervento deve essere giร  stato concluso.
  2. Tempistica: La domanda deve essere inviata al GSE, esclusivamente tramite il Portale Termico (applicativo informatico), entro e non oltre 60 giorni solari dalla data di conclusione dei lavori.
  3. Documentazione: รˆ necessario allegare la fattura, le ricevute dei bonifici di pagamento (che devono essere “parlanti” e tracciabili), le certificazioni tecniche del nuovo impianto e, ove richiesto, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post operam.

Questa procedura garantisce ai cittadini e alle imprese un sostegno economico concreto e relativamente veloce per la transizione verso un riscaldamento piรน sostenibile.

Diagnosi Energetica: quando รจ obbligatoria ?

La diagnosi energetica (o un documento equivalente, come l’Attestato di Prestazione Energetica APE) รจ un elemento chiave nel Conto Termico, ma la sua obbligatorietร  dipende dalla tipologia di intervento e dal soggetto beneficiario.

Ecco i principali casi in cui la diagnosi energetica (o una documentazione tecnica avanzata) รจ necessaria nell’ambito del Conto Termico 2.0:

Per gli Interventi di Efficienza Energetica (Articolo 3)

La diagnosi energetica รจ quasi sempre necessaria quando l’intervento non รจ una semplice sostituzione di un generatore di calore, ma mira a migliorare l’efficienza complessiva dell’edificio (e rientra quindi negli interventi della Tabella 1, Art. 3 del DM).

  • Isolamento dellโ€™Involucro e Sostituzione di Infissi (Intervento 3.A/3.B):
    • รˆ richiesta per gli edifici esistenti della Pubblica Amministrazione.
    • รˆ richiesta per i soggetti privati (imprese o persone fisiche) che realizzano interventi di isolamento termico o sostituzione di infissi, al fine di dimostrare che gli interventi massimizzano i risparmi energetici e rispettano i requisiti prestazionali.
  • Sostituzione di Impianti di Climatizzazione per la PA (Intervento 3.C):
    • รˆ sempre richiesta quando la Pubblica Amministrazione sostituisce un impianto di climatizzazione con un sistema a piรน alta efficienza (come caldaie a condensazione, non ammesse ai privati). La diagnosi serve a definire il corretto dimensionamento del nuovo impianto e a quantificare i risparmi.
  • Installazione di Sistemi di Building Automation (Intervento 3.F):
    • รˆ richiesta in tutti i casi, poichรฉ serve a definire il potenziale di risparmio derivante dall’introduzione di sistemi di gestione e controllo degli impianti.

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Anche quando una diagnosi energetica completa non รจ richiesta, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento รจ obbligatorio per la maggior parte degli interventi, in particolare per:

  • Interventi che coinvolgono lโ€™involucro edilizio (isolamento e infissi): L’APE รจ fondamentale per dimostrare il miglioramento della classe energetica conseguito grazie ai lavori.
  • Interventi che riqualificano lโ€™impianto termico: Sebbene non sia una “diagnosi”, l’APE pre e post operam รจ spesso l’unico documento necessario per gli interventi standard di sostituzione del generatore di calore.

Quando la Diagnosi NON รจ necessaria (Sostituzione Standard)

Nei casi piรน comuni di accesso all’incentivo per i privati, che rientrano negli Interventi per la produzione di Energia Termica da Fonti Rinnovabili (Articolo 4), la diagnosi energetica NON รจ necessaria.

  • Sostituzione di generatori di calore (es. stufe a biomassa, pompe di calore, solare termico) di piccola potenza: In queste circostanze (generalmente sotto i 500 kW), il Conto Termico si basa su:
    1. La certificazione di conformitร  e l’efficienza del nuovo impianto (es. certificazione 5 Stelle per le biomasse).
    2. Il rispetto di requisiti tecnici specifici (es. COP minimo per le pompe di calore).
    3. La documentazione fotografica e le schede tecniche.

In sintesi, se l’intervento รจ una semplice sostituzione di un impianto con uno a fonti rinnovabili che rispetta i requisiti di efficienza e qualitร , la documentazione tecnica del prodotto e la dimostrazione del corretto dimensionamento sono sufficienti. Se l’intervento รจ piรน complesso, coinvolge l’isolamento dell’edificio o rientra in specifici casi della Pubblica Amministrazione, la Diagnosi Energetica diventa obbligatoria.

Aggiornamento: 24 Dicembre 2025

spot_img

Related articles

RED III edifici 2026: obblighi rinnovabili, calcoli e scadenze del D.Lgs. 5/2026 per progettisti

Dal 3 agosto 2026 cambiano gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Guida operativa al D.Lgs....

Manutentori antincendio, regole piรน stringenti: dal 25 settembre 2026 solo tecnici qualificati

Chiude idealmente il percorso avviato con il Decreto 15 luglio 2025 โ€” di cui si รจ parlato nel...

DISCLAIMER

Limitazioni di responsabilitร  e avvertenze legaliStudio di Ingegneria Dott. Ing. Felicetto MASSA โ€” www.qualesicurezza.itUltimo aggiornamento: 20 aprile 2025...

NOTE LEGALI

Condizioni di utilizzo del sito web www.qualesicurezza.itai sensi del D.Lgs. 70/2003 (e-commerce), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)...