DM 28 ottobre 2025 — modifica al “Decreto Requisiti minimi”
Il tema delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici entra sempre più stabilmente anche nell’agenda della sicurezza antincendio, non solo in quella energetica. Il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025, che modifica il precedente “Decreto Requisiti minimi” in materia di prestazioni energetiche degli edifici, introduce obblighi puntuali per dotare gli immobili di infrastrutture di ricarica, con soglie differenziate a seconda della tipologia e dell’epoca dell’edificio.
Per gli edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante, l’obbligo scatta quando sono previsti più di 10 posti auto; per gli edifici non residenziali esistenti la soglia si alza a oltre 20 posti auto. Il decreto stabilisce, tramite apposite tabelle, un numero minimo di punti di ricarica in corrente alternata, con potenza almeno di 7,4 kW, e in corrente continua, con potenza almeno di 50 kW, con un calendario di adeguamento progressivo che parte da valori iniziali più contenuti e arriva a target più stringenti entro il 1° gennaio 2030. L’entrata in vigore a regime del decreto è fissata al 3 giugno 2026. Per gli edifici residenziali, l’obbligo immediato non è l’installazione della colonnina ma la predisposizione dei cavidotti — le tubazioni corrugate necessarie a un cablaggio futuro — così da consentire un’installazione successiva senza opere invasive sulle parti comuni.
Perché un provvedimento nato in ambito energetico riguarda anche la prevenzione incendi? Perché l’installazione di punti di ricarica, specie in autorimesse e parcheggi coperti già soggetti a controllo dei Vigili del Fuoco, introduce un carico di incendio e un profilo di rischio nuovo, legato in particolare alle batterie al litio dei veicoli elettrici. Il fenomeno della fuga termica delle celle, per quanto statisticamente raro, comporta scenari di incendio con caratteristiche diverse da quelli tradizionali legati ai veicoli a combustione interna: temperature di picco più elevate, difficoltà di spegnimento con i mezzi estinguenti convenzionali, possibile riaccensione a distanza di ore dallo spegnimento apparente.
Questo profilo di rischio deve essere valutato insieme, e non in aggiunta, alle regole tecniche antincendio già vigenti per autorimesse e parcheggi. Chi progetta o gestisce queste strutture dovrà quindi leggere il decreto sulle colonnine di ricarica in combinato disposto con la regola tecnica verticale di prevenzione incendi già applicabile alle autorimesse, valutando aspetti come la compartimentazione delle aree destinate alla ricarica, la ventilazione naturale o meccanica dei locali, la dotazione di sistemi di rivelazione precoce e, nei casi più critici, l’opportunità di sistemi di spegnimento dedicati.
Un ulteriore elemento di attenzione riguarda gli edifici esistenti, dove l’installazione delle colonnine si inserisce spesso in contesti impiantistici non progettati in origine per questo utilizzo: potenze elettriche aggiuntive da gestire, quadri elettrici da adeguare, percorsi dei cavi da coordinare con le vie di esodo esistenti. Una progettazione superficiale, che tratti l’installazione delle colonnine come un mero intervento impiantistico elettrico, rischia di generare situazioni di non conformità rispetto alle regole di prevenzione incendi già vigenti per l’immobile.
Per amministratori di condominio, proprietari di immobili commerciali e progettisti, il messaggio operativo è quindi duplice: da un lato pianificare per tempo le opere di predisposizione richieste entro le prime scadenze del calendario, dall’altro non trattare l’installazione delle colonnine come un tema puramente impiantistico-energetico, ma come un intervento che richiede sempre una valutazione antincendio specifica quando riguarda autorimesse, parcheggi coperti o altre strutture già soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.
Anche in questo caso, come già osservato per il fotovoltaico, si conferma una tendenza di fondo: la transizione energetica del patrimonio edilizio italiano — fotovoltaico, accumulo, mobilità elettrica — sta introducendo nuovi profili di rischio incendio che la normativa di prevenzione incendi è chiamata a inseguire e disciplinare, spesso con un certo ritardo fisiologico rispetto alla rapidità con cui queste tecnologie si diffondono sul mercato.
Per lo Studio, questo significa un ruolo sempre più centrale nell’affiancare i clienti — condomini, aziende, gestori di parcheggi — nel coordinare gli adempimenti energetici, spesso vissuti come una priorità autonoma e urgente, con le implicazioni antincendio che ne derivano, evitando che l’uno finisca per essere realizzato in violazione dell’altro.
Riferimenti normativi: D.M. 28 ottobre 2025, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti / Ministero dell’Interno (modifica al “Decreto Requisiti minimi”, D.M. 26 giugno 2015) — Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per le autorimesse — Codice di prevenzione incendi, D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.



