Nota n. 14030 dell’1 settembre 2025 — Dipartimento dei Vigili del Fuoco
La rapida diffusione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo su edifici civili, industriali e commerciali — accelerata dagli incentivi alla transizione energetica degli ultimi anni — ha reso necessario un intervento specifico dei Vigili del Fuoco per chiarire come questi impianti debbano essere realizzati quando installati su attività già soggette ai controlli di prevenzione incendi. La Nota n. 14030 dell’1 settembre 2025 fornisce, in questo senso, le prime linee guida organiche sul tema, colmando un’incertezza interpretativa che negli ultimi anni aveva generato prassi molto diverse tra i vari Comandi provinciali.
Il campo di applicazione è delimitato con precisione: le indicazioni riguardano impianti fotovoltaici fino a 1500 V installati su edifici, mentre restano esclusi gli impianti a terra, quelli “plug & play” di piccola taglia e quelli di potenza inferiore a 800 W, considerati a rischio trascurabile ai fini della prevenzione incendi. Questa delimitazione è importante perché evita di sottoporre a un onere procedurale eccessivo i piccoli impianti domestici, concentrando l’attenzione normativa sugli impianti di taglia significativa installati su edifici che già rientrano nel perimetro dei controlli di prevenzione incendi.
Nel merito, le linee guida richiedono che i moduli siano conformi alle norme CEI EN IEC 61730, che gli inverter siano collocati in compartimenti con resistenza al fuoco REI 30, che siano previsti dispositivi di sezionamento di emergenza facilmente accessibili e chiaramente segnalati mediante apposita cartellonistica, oltre a protezioni contro sovracorrenti e guasti di isolamento. Un principio guida attraversa tutto il documento: l’impianto fotovoltaico non deve in alcun modo compromettere le vie di esodo, i sistemi antincendio esistenti né l’operatività dei soccorritori in caso di intervento, un requisito particolarmente delicato per gli impianti installati in copertura, dove i pannelli possono ostacolare fisicamente l’accesso dei Vigili del Fuoco al tetto durante le operazioni di spegnimento.
Le linee guida dedicano attenzione anche ai sistemi di accumulo elettrochimico, sempre più spesso abbinati agli impianti fotovoltaici per massimizzare l’autoconsumo: le batterie al litio, in particolare, presentano un profilo di rischio specifico legato al fenomeno della fuga termica, che richiede soluzioni di installazione dedicate — locali o contenitori separati, adeguata ventilazione, distanze di sicurezza dai materiali combustibili — distinte da quelle previste per la sola componente fotovoltaica dell’impianto.
Dal punto di vista procedurale, la nota chiarisce che l’installazione di un impianto fotovoltaico su un’attività esistente costituisce una “modifica rilevante” ai sensi della normativa di prevenzione incendi: se realizzata nel rispetto delle linee guida e senza aggravio delle condizioni di sicurezza preesistenti, è sufficiente la presentazione di una SCIA antincendio, con un percorso procedurale relativamente snello; se invece comporta un aggravio del rischio per attività di categoria B o C ai sensi del DPR 151/2011, è necessario presentare ai Vigili del Fuoco una vera e propria richiesta di valutazione del progetto, con i tempi tecnici ed istruttori che questo comporta.
Questa distinzione procedurale ha conseguenze pratiche molto concrete sulla tempistica dei cantieri fotovoltaici: un progettista che non valuta correttamente, fin dalle fasi preliminari, se l’installazione comporti o meno un aggravio del rischio per l’attività ospitante rischia di trovarsi, a lavori già avviati o addirittura conclusi, nella condizione di dover regolarizzare a posteriori una pratica che avrebbe richiesto la valutazione progetto preventiva, con conseguenze anche sanzionatorie.
Per i progettisti e per le imprese che installano impianti fotovoltaici su edifici già soggetti ai controlli di prevenzione incendi, la nota rappresenta oggi il riferimento tecnico imprescindibile da seguire fin dalle prime fasi di progettazione, per evitare che un intervento pensato per la transizione energetica si trasformi in una violazione degli obblighi antincendio dell’attività ospitante, con il rischio di dover smontare o modificare un impianto già realizzato.
Il tema è destinato a crescere di importanza nei prossimi anni, in parallelo con la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili e degli impianti di accumulo di maggiore taglia: è probabile che le indicazioni fornite dalla Nota n. 14030 vengano nel tempo consolidate in una vera e propria regola tecnica verticale del Codice di prevenzione incendi, sul modello di quanto già avvenuto per altre tipologie di attività.
Riferimenti normativi: Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 14030 dell’1 settembre 2025 — Norma CEI EN IEC 61730 — Codice di prevenzione incendi, D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. — DPR 1° agosto 2011, n. 151



