7 dicembre 2023 — Decreto MASE (“Decreto CACER”)
Tra gli strumenti introdotti dal legislatore italiano per accelerare la diffusione delle rinnovabili, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) occupano un posto particolare, perché non puntano solo alla realizzazione di nuova capacità produttiva, ma a una redistribuzione della titolarità e dei benefici economici della transizione energetica verso cittadini, piccole imprese ed enti locali. Il quadro attuativo di riferimento è oggi rappresentato dal Decreto MASE 7 dicembre 2023, comunemente noto come Decreto CACER, integrato dalle regole operative del GSE e dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) di ARERA.
Per costituire una CER, il decreto richiede alcuni requisiti minimi ben definiti: almeno due membri o soci aderenti, e almeno due punti di connessione distinti tra loro, uno associato a un consumo e uno a una produzione di energia. Lo statuto della comunità deve indicare esplicitamente che il suo oggetto sociale primario è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri e al territorio di riferimento, e non generare profitti finanziari in senso tradizionale — una caratteristica che distingue le CER da un comune investimento imprenditoriale in generazione distribuita. La partecipazione è aperta a persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti pubblici territoriali.
Sul piano tecnico, gli impianti di produzione che aderiscono alla comunità non possono superare 1 MW di potenza per poter accedere alla tariffa incentivante, e devono essere alimentati da fonti rinnovabili ed entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021, data che segna lo spartiacque temporale individuato dal legislatore per l’ammissibilità agli incentivi.
Il meccanismo di sostegno economico delle CER è duplice. Da un lato una tariffa incentivante, erogata dal GSE, che valorizza l’energia condivisa all’interno della comunità secondo coefficienti premiali specifici, individuati in un’apposita tabella allegata alle regole operative. Dall’altro, per le comunità costituite in Comuni con meno di 50.000 abitanti, un contributo a fondo perduto finanziato dal PNRR a copertura dei costi di realizzazione degli impianti, condizionato al rispetto di scadenze stringenti: gli accordi di concessione devono essere perfezionati entro giugno 2026, e gli impianti devono entrare effettivamente in esercizio entro dicembre 2027.
Un elemento spesso trascurato dalle prime ricostruzioni divulgative riguarda la destinazione della quota di tariffa incentivante che eccede il valore economico dell’energia condivisa: questa componente premiale deve essere restituita ai membri della comunità che rivestono la qualifica di consumatori non imprenditori, oppure destinata a finalità sociali sul territorio in cui insistono gli impianti, rafforzando la finalità distributiva e non meramente speculativa dello strumento.
Dal punto di vista operativo, la costituzione e la gestione di una CER comporta un livello di complessità non banale: individuazione di un soggetto giuridico idoneo a fare da capofila, gestione dei rapporti con il distributore locale per la validazione dei punti di connessione, ripartizione contrattuale dei benefici economici tra i membri, e spesso il ricorso a un soggetto aggregatore o a un energy manager che si occupi della gestione tecnico-amministrativa della comunità nel tempo.
Le CER rappresentano, in questo senso, uno dei pilastri con cui l’Italia intende raggiungere l’obiettivo del 39,4% di rinnovabili fissato dal recepimento della Direttiva RED III, di cui si parla più avanti in questa rassegna: non un singolo grande impianto, ma una rete diffusa di piccole comunità di produzione e consumo che, sommate, possono contribuire in modo significativo alla decarbonizzazione del sistema energetico nazionale.
Riferimenti normativi: Decreto MASE 7 dicembre 2023 (“Decreto CACER”) — D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 8 — Delibera ARERA — Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) — PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2



